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Ordinanza — n. 15678/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, upholding tax notice validity via direct postal service by collection agent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15678/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maurizio Campolo's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of a tax notice sent directly by Equitalia via ordinary mail. Campolo argued the notification was null due to lack of a notary, delivery to a wrong address, and failure to use a registered letter, claiming the act was entirely non-existent. The court ruled that the notification was valid because the collection agent's direct postal service satisfies the legal requirements for reaching the taxpayer's purpose, and the irregularity did not render the act non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973; Art. 156, cod. proc. civ.: The notification of a tax payment notice may be executed directly by the collection agent via ordinary postal service, and minor irregularities such as delivery to a different address do not render the notification non-existent if the taxpayer's purpose was reached.

Parole chiave

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tax notice validity collection agent powers ordinary postal service notification irregularity taxpayer appeal dismissal direct mail delivery fiscal debt collection inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, primo comma, d.P.R.
Art. 156, cod. proc. civ.
21865), non sussistente nel caso in esame, oltreché la dedotta inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 62, d.lgs. n. 546/1992
(come applicabile per effetto del richiamo ex art. 62, d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 156 cod. proc. civ
21865), non sussistente nel caso in esame, oltreché la dedotta inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., non ostandovi la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento, atteso l'espresso richiamo, operato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, 19/07/2018 n. 19270
Cass., Sez. 5, 19/03/2014, n. 6395
19270; Cass., Sez. 5, 19/03/2014, n. 6395; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 06/03/2015, n. 4567
6395; Cass., Sez. 5, 06/03/2015, n. 4567).
Cass., Sez. 6-5, 05/12/2017, n. 29022
Cass., Sez. 6-5, 10/04/2019, n. 10037
Cass., Sez. 5, 28/10/2016, n. 21865
Cass., Sez. 5, 13/01/2016, n. 384
600 del 1973, (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civili (Cass., Sez. 5, 13/01/2016, n. 384;
Cass., Sez. 6-5, 5/3/2019, n. 6417
Cass., Sez. 6-5, 5/3/2019, n. 6417).
Corte Cost., n. 175/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ‘34q LO.)- sul ricorso iscritto al n. 2222=13 R.G. proposto da MAURIZIO CAMPOLO, difeso da sé stesso e domiciliato nel suo studio in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 3; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - e contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Gioia Vaccari, nel cui studio in Roma, via Gioachino Rossini, n. 18, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 4887/1/2016, della Commissione tributaria regionale del Lazio, S~SEA, depositata il 25/7/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. Campolo Maurizio impugnò, davanti alla C.T.P. di Roma, la cartella di pagamento ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, emessa per il periodo di imposta 2009, lamentando la nullità della stessa, in assenza della prova dei poteri del funzionario dell'Agenzia responsabile del procedimento, e della relativa notificazione, in quanto eseguita dal concessionario per la riscossione direttamente per posta ordinaria, senza l'intermediazione del messo notificatore e senza la redazione della relata di notifica, oltreché recapitata ad un indirizzo diverso dal domicilio fiscale del destinatario e non seguita dalla seconda raccomandata informativa dell'avvenuta consegna a mani di terzi. La C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 14102/2015, depositata il 23/6/2915, che fu confermata dalla C.T.R. per il Lazio, adita dal medesimo contribuente, con sentenza n. 4887/2016, depositata il 25/7/2016.

2. Contro la predetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate ed Equítalia Servizi di riscossione s,p.a. (quale incorporante di Equitalia Sud s.p.a.) si sono difese con controricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e degli artt. 160 e 156, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (come applicabile per effetto del richiamo ex art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per avere la C.T.R. ritenuto valida la notificazione della cartella, ancorché avvenuta a mezzo di invio diretto di raccomandata a.r. da parte dell'agente per la riscossione, tanto da avere fatto ricorso all'istituto della sanatoria soltanto in relazione all'avvenuto ricevimento della raccomandata da soggetto terzo non identificato in luogo diverso dal domicilio fiscale del contribuente all'epoca dei fatti, senza avvedersi che la notifica non era solo irregolare, ma del tutto inesistente, in quanto eseguita direttamente dal concessionario per la riscossione in violazione del citato comma 1 dell'art.

26. Tale disposizione, infatti, nella versione conseguente alla modifica introdotta con l'art. 1, lett. c), d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, che ha soppresso il riferimento «da parte dell'esattore», esclude, ad avviso del contribuente, che alla notifica possa provvedere direttamente l'agente della riscossione, essendo a ciò abilitati i soggetti qualificati di cui all'elenco tassativo contenuto nella medesima disposizione, sicché, assolvendo la notifica alla funzione di consentire il perfezionamento dell'esistenza giuridica della cartella, trattandosi di atto unilaterale recettizio, la violazione di tale modalità dà luogo a giuridica nullità-inesistenza, che non può essere sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., sia in quanto non applicabile agli atti sostanziali, sia in quanto non operante in caso di nullità discendente dalla notificazione da parte di soggetto non abilitato.

2. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (Cass., Sez.

L, 19/07/2018 n. 19270; Cass., Sez. 5, 19/03/2014, n. 6395; Cass., Sez. 5, 06/03/2015, n. 4567). In tal caso, la notifica viene a perfezionarsi con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass., Sez.

L, 19/07/2018 n. 19270; Cass., Sez. 5, 19/03/2014, n. 6395; Cass., Sez. 5, 06/03/2015, n. 4567), trovando applicazione la forma semplificata concernente il servizio postale ordinario e non le norme della legge n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5, 05/12/2017, n. 29022; Cass., Sez. 6 - 5, 10/04/2019, n. 10037), in ragione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, come sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 (Cass., Sez. 6 - 5, 12/11/2018, n. 28872).

Alla stregua di tali considerazioni deve allora escludersi l'inesistenza della notifica, la quale può configurarsi solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione (per entrambe le questioni, Cass., Sez. 5, 28/10/2016, n. 21865), non sussistente nel caso in esame, oltreché la dedotta inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., non ostandovi la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento, atteso l'espresso richiamo, operato dall'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civili (Cass., Sez. 5, 13/01/2016, n. 384;

Cass., Sez. 6-5, 5/3/2019, n. 6417). Pertanto, deve ritenersi che la C.T.R., nell'affermare che la notifica della cartella di pagamento possa essere eseguita mediante servizio postale direttamente dal concessionario e che la notifica, ancorché eseguita ad indirizzo diverso dal domicilio fiscale del destinatario, ha comunque raggiunto il suo scopo, ai sensi dell'art. 156, cod. proc. civ., non ha fatto altro che attenersi ai predetti principi, con conseguente infondatezza della censura. 4 _ 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti delle controricorrenti secondo il criterio della soccombenza.

P.Q. M . rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 ciascuna, oltre alle spese prenotate a debito, quanto all'Agenzia delle Entrate, e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, quanto a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1