Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15665/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Equitalia's appeal against Molendi, overturning the Regional Tax Commission's dismissal of the seizure notice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15665/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted Equitalia's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the seizure notice, ordering a retrial. Equitalia argued that the lower court incorrectly required original documents to prove notification, while the taxpayer contended the tax claim had expired due to lack of proper notice. The court ruled that copies suffice for proof and that tax procedure rules allow document production in appeals, thereby overturning the lower court's procedural errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 58 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 215 c.p.c.: In tax proceedings, the tax authority may prove notification of tax notices via copies without depositing originals, and parties retain the right to produce documents in appeal despite ordinary civil preclusion rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax seizure notice proof of notification tax appeal procedure document production legitimate standing tax collection agency administrative seizure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992
Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 58 D.Lgs.
Art. 215, comma 2, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25292 del 2018
e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica" (Cass. n. 25292 del 2018).
Cass. n. 27774 del 2017
58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado" (Cass. n. 27774 del 2017;
Cass. n. 18907 del 2011
Cass. n. 18907 del 2011).
Cass. n. 14991 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 19765 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Equitalia Centro s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Cinnetti e Giuseppe Parente, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio dell'Avv. Sante Ricci -ricorrente- contro Molendi Stefano, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pacifici e dall'Avv. Elido Guerrini, elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Roma, via Vallisneri, n. 11 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 86/1/14, depositata il 21.01.2014; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022.

Fatti di causa La CTR della Toscana ha rigettato l'appello di Equitalia Centro s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Lucca, che aveva accolto il ricorso di Sergio Molendi, annullando il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificato al contribuente nell'anno 2009 e adottato sul presupposto del mancato adempimento di tre cartelle esattoriali relative ad un ruolo per IVA afferente gli anni 1982-1984. Il provvedimento di fermo era stato impugnato dal Molendi anche in ragione dell'asserita, mancata notifica delle cartelle di pagamento e del conseguente difetto del titolo impositivo, per sopravvenuta prescrizione della pretesa tributaria.

Il ricorso per cassazione di Equitalia Centro s.p.a. è affidato a tre motivi di ricorso. Resiste il contribuente con controricorso. , A e..f vnA.,2 Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'omesso esame su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancata notifica delle cartelle di pagamento opposte". L'agente della riscossione si duole per l'avere, il giudice di merito, ritenuto indispensabile il deposito degli originali delle tre cartelle esattoriali nell'ottica di provarne l'avvenuta notifica, escludendo che la riconducibilità delle ricevute di ritorno prodotte in copia nel giudizio alle cartelle notificate sia a tal fine sufficiente, benché il numero di queste ultime sia stampigliato sulle singole cartoline.

Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la facoltà delle parti di produrre documenti in appello e che, pertanto, contraddice la statuizione di inammissibilità del deposito in sede di gravame dei "referti di notifica delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo opposto".Con il terzo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione al difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, a fronte della sussistenza della legittimazione passiva dell'ente impositore.

Il primo motivo è fondato. Giova evidenziare che il deposito degli originali delle cartelle esattoriali non è indispensabile, occorrendo richiamare il principio già espresso da questa Corte secondo cui "Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica" (Cass. n. 25292 del 2018).

La CTR si è erroneamente discostata dall'indirizzo nomofilattico, disattendendo la facoltà della parte di provare senza il deposito dell'originale la notificazione delle cartelle di pagamento. Il secondo motivo è, del pari, fondato. La giurisprudenza nomofilattica infatti evidenzia che "In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla I. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado" (Cass. n. 27774 del 2017;

Cass. n. 18907 del 2011). In buona sostanza, la CTR ha erroneamente interposto alla parte una insussistente preclusione processuale, escludendone una ben possibile produzione documentale.Il terzo motivo è, invece, infondato. Mette in conto il rilevare, con la più recente giurisprudenza nomofilattica, che "Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio" (Cass. n. 14991 del 2020).

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto avuto riguardo ai primi due motivi, rigettato il terzo. Ne consegue la cassazione della sentenza d'appello e il rinvio della causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio anche di legittimità alla CTR della Toscana in diversa composizione. Per questi motivi Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettatone il terzo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio anche di legittimità alla CTR della Toscana in