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Ordinanza — n. 15660/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Customs Agency's appeal, ruling foreign bookmakers remain liable for Italian betting tax regardless of prior solidarity rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15660/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the request for public hearing and dismissed the Customs Agency's appeal regarding the liability of a foreign bookmaker for Italian betting taxes. While the lower court had annulled the tax assessment based on the lack of solidarity between the bookmaker and the Italian service provider, the Supreme Court held that the bookmaker remains the sole taxpayer for activities conducted in Italy. Consequently, the Court allowed the Customs Agency's claim that the bookmaker must pay the tax, overturning the lower court's decision to exempt the foreign entity.

Regesto Legislator

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Art. 3 DLGS 504/1998; Art. 1 comma 66 lett. B L. 220/2010: The foreign bookmaker remains the sole taxpayer for the unique tax on betting collections performed in Italy, and the principle of legitimate reliance does not exempt them from liability for periods prior to 2011.

Parole chiave

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foreign bookmaker liability Italian betting tax solidarity principle legitimate reliance tax territoriality Corte di Cassazione DLGS 504/1998 tassa sulle case da gioco

Disposizioni normative citate

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Art. 3 DLGS 504/1998
i) violazione e \ o falsa applicazione dell'art. 3 del DLGS 504\1998 come interpretato dall'art.
Art. 1 comma 66 lett. B L. 220/2010

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018
Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020
14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020).
Corte Cost., sentenza 14 febbraio 2018, n. 27
Corte UE, sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29649-2018 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, elettivamente 2021 domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, 2981 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TERRANOVA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO A. JACCHIA, DANIELA AGNELLO e FABIO FERRARO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2470/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 17/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di Causa Con sentenza n. 2470 del 26 \ 03 \ 2018, non notificata, la CTR del Lazio in accoglimento dell'appello proposto da Stanleybet Malta Limited, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, annullava l'accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , aveva richiesto il pagamento dell'imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, per l'anno 2007, quale coobbligata in solido della ditta Paolo Pelle , esercente l'attività di raccolta scommesse sportive per conto del bookmaker estero .

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Dogane, affidandosi ad un solo motivo; resiste con controricorso la soc Stanleybet Malta Limited. La ricorrente ha depositato memoria con istanza di trattare in pubblica udienza il procedimento. Considerato che: In ordine all'istanza di trattazione del procedimento in pubblica udienza , il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez.

U, n. 14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n.

27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet Malta Limited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito. Pertanto l'istanza va respinta.Con il ricorso la Agenzia delle Dogane denuncia:

i) violazione e \ o falsa applicazione dell'art. 3 del DLGS 504\1998 come interpretato dall'art. i comma 66, lett. B della L. 220\2010 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 23 .1 2018 n. 27 , in relazione all'art. 360 cpc comma 1 n3 . Secondo il giudice di appello essendo venuto meno obbligo fiscale del CTd , a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale , per gli anni antecedenti al 2011 , veniva a cadere anche l'obbligo del Boomaker estero . In sostanza la Ctr ha apprezzato l'illegittimità dell'avviso di accertamento sul solo fatto che era venuto meno l'obbligo dell'altro debitore solidale .

Tale soluzione poteva essere accolta solo se le obbligazioni poste a base dell'accertamento fossero in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentassero obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponesse la responsabilità dell'altro. Ma nel caso in esame invero non sono in questione profili relativi alla cd. solidarietà dipendente, per cui la responsabilità del Boomaker coobbligato dipenda dal fatto del debitore principale gestore del cd CTD .

Del resto la Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo ed oggettivo dell'imposta, anche per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, ha precisato che dell'obbligazione tributaria rispondono solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e i, comma 66, lett. a), della 1. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale . La Corte Cost ,nel suo percorso argomentativo ha sottolineato come fosse irragionevole che gli operatori privi di concessione fossero favoriti fiscalmente rispetto agli operatori legali , per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione , godendo di un periodo di franchigia che invece sconterebbero gli operatori legali.

La Corte Costituzionale ha quindi ,expressis verbis, affermato che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio . Il tributo in questione colpisce l'attività di raccolta della scommesse, attraverso la ricezione della proposta da parte del centro servizi in Italia , che poi si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker, sicchè soggetto passivo dellobbligazione tributaria è sicuramente il bookmaker che ha realizzato (o concorso a realizzare ) il presupposto impositivo .

E' la stessa Corte Cost. a chiarire che il contributo dal bookmakers , sia pure con la fattiva partecipazione del centro servizi , ai fini della raccolta della scommessa, è essenziale allo svolgimento dell'esercizio delle scommesse , sicchè non può non considerarsi soggetto passivo dell'obbligazione tributaria . In sostanza una volta esclusa dalla Corte Cost, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità ,la solidarietà del ricevitore per gli anni precedenti al 2011 , permane l'obbligazione tributaria del Bookmaker che ha raccolto le poste del gioco .

In definitiva va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, dovesse essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. Va rimarcato che soggetto passivo di tale imposta è chiunque ,anche in assenza di concessione , gestisce con qualunque mezzo , anche telematico , concorsi pronostici e scommesse , e il bookmaker , indicando le quote, ed incassando le poste , sia pure residente all'estero concorre a realizzare il presupposto impositivo ed in grado di assolvere al pagamento del tributo prelevandolo dalla posta di gioco .

Inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione, non è rilevante la circostanza che la Stanley bet abbia la sua sede all'estero visto che la scommessa è raccolta in Italia ed in Italia avviene il pagamento della posta da parte dello scommettitore e la eventuale vincita , essendo evidente che il fatto imponibile è rappresentato dalla prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco, attività, che anche per effetto dell'utilizzo del centro trasmissione dati , sono svolte in Italia. Avendo la Ctr male interpretato la normativa di riferimento, erroneamente escludendo l'obbligo di corrispondere l'imposta unica sulle scommesse anche per la raccolta senza concessione ,per il bookmaker anche per gli anni antecedenti al 2011, essendo irrilevante in relazione a tale posizione, la circostanza che in tale intervallo non sussistesse la solidarietà tra il bookmaker e il ricevitore dovendosi considerare comunque unico obbligato, quale era già prima della L.220 \2010 , come peraltro specificato dalla Corte Costituzionale, è incorsa nel vizio di violazione di legge , sicchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr Lazio , in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto come sopra delineato .

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa la s