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Ordinanza — n. 15649/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute between tax agency and bankrupt company extinguished due to settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15649/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute between the Revenue Agency and the bankrupt company LA.ME extinguished because the Revenue Agency withdrew the appeal after the debtor filed for a simplified tax settlement. The Revenue Agency had previously lost in the first instance and lost the appeal before the Regional Commission, prompting the bankruptcy trustee to request the judgment's extinction. The court ruled that the withdrawal of the appeal by the Revenue Agency, coupled with the filing of the simplified settlement, terminated the litigation matter.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/1992: When a tax authority withdraws an appeal following the filing of a simplified tax settlement by the debtor, the judicial proceedings are extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified tax settlement bankruptcy proceedings appeal withdrawal cessation of subject matter Revenue Agency judicial costs compensation assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del decreto legge 119/2018
Successivamente l’Agenzia ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, comunicando che il fallimento ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 119 /2018 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
Art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 2 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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Testo completo

015 ORDINANZA sul ricorso R.G. 6033/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è ex lege domiciliata -ricorrente- contro FALLIMENTO LA.ME Industriale s.p.a. in persona del suo curatore fallimentare rappresentata e difesa dall’ avv. Grazia Pasotti elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione Clodia 165 presso lo studio dell’avv. Marco Scarpati -controricorrente- 1 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6033/2015 Numero sezionale 1308/2022 Numero di raccolta generale 15649/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3828/14, depositata in data 10 luglio 2014 udita la relazione della causa svolta alla udienza del 13 /04/2022 dal consigliere dott.

RUSSO RITA RILEVATO CHE Il fallimento LA.ME ha opposto la cartella di pagamento notificata dalla Agenzia delle entrate per omessa presentazione di dichiarazione IVA. ll ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate che la Commissione regionale della Lombardia ha respinto. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Si è costituito con controricorso il fallimento. Successivamente l’Agenzia ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, comunicando che il fallimento ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 119 /2018 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Il difensore del fallimento ha presentato analoga richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione della spese. Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 2 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6033/2015 Numero sezionale 1308/2022 Numero di raccolta generale 15649/2022 Data pubblicazione 16/05/2022

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 13 aprile 2022 IL PRESIDENTE Domenico Chindemi 3 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a