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Ordinanza Interlocutoria — n. 15623/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to tax authority submitting file for wrong taxpayer instead of correct party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15623/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal because the Calabria Tax Court sent the wrong taxpayer's file to the appellate chamber. The correct file involving Filomena Petta and the Tax Agency was not present, leading the court to order a new role assignment. Consequently, the case was remanded to the lower court to acquire the proper merits file before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 380 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: When a cassation appeal is lodged against a judgment, the court must verify that the file corresponds to the parties named; if the file belongs to a different taxpayer, the case must be remanded to a new role to acquire the correct merits file.

Parole chiave

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tax appeal procedure wrong file submission remand to new role taxpayer identity verification interlocutory order Cassation procedure fascicolo di merito detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 380 c.p.c.
In vista dell’adunanza del 9 marzo 2022, la contribuente ha depositato ulteriore memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380 bis.1.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
In vista dell’adunanza del 9 marzo 2022, la contribuente ha depositato ulteriore memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380 bis.1.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26428/2013 R.G. proposto da: FILOMENA PETTA, c.f. PTTFMN61R47F370H, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Falcone, elettivamente domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 287 presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente – F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26428/2013 Numero sezionale 872/2022 Numero di raccolta generale 15623/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CALABRIA, sede di Catanzaro, n. 159/4/12, depositata il 15/11/2012; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 9 marzo 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Filomena Petta (d’ora in poi, anche “la contribuente”) ha presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 per gli anni dal 1997 al 2002. L’ufficio, dopo aver rilevato che per il 1999 la contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, ha notificato l’accertamento sintetico n. 814010100303 sul presupposto che il condono per quell’anno non era valido poiché la somma da versare ammontava ad euro 1.500, mentre quella versata era di euro 500.

Su ricorso della contribuente, la CTP, riconoscendo l’errore scusabile consistito nel versamento della somma di euro 500 anziché di euro 1.500, accolse l’impugnazione, affermando che l’ufficio avrebbe potuto pretendere la differenza, oltre interessi e sanzioni. Su appello dell’ufficio, fondato sulla contestazione della ritenuta scusabilità dell’errore e sulla necessaria applicazione dell’art. 16, comma 9, della legge n. 289 del 2002, la CTR riformò la sentenza di prime cure, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi articolati in diversi profili di censura. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il processo è stato chiamato dinanzi alla sesta sezione, su proposta di inammissibilità del ricorso da parte del Consigliere relatore. La contribuente ha depositato memoria difensiva a sostegno delle sue ragioni e il Collegio, nell’adunanza del 15/4/2015, non ravvisando i r.g. n. 26428/2013 2 Cons. est. Angelo Napolitano F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 26428/2013 Numero sezionale 872/2022 Numero di raccolta generale 15623/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 presupposti per la definizione immediata, ha rimesso la causa dinanzi alla sezione semplice disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito.

In vista dell’adunanza del 9 marzo 2022, la contribuente ha depositato ulteriore memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: Il Collegio, all’adunanza camerale del 9 marzo 2022, ha rilevato che la CTR della Calabria aveva trasmesso a questa Corte un fascicolo diverso da quello che essa aveva richiesto, in quanto relativo ad un diverso contribuente. E’ necessario, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di richiedere alla CTR della Calabria, sede di Catanzaro, il fascicolo della causa di merito vertente tra l’Agenzia delle Entrate (appellante) e Petta Filomena (appellata), definita con sentenza n. 159/4/2012, depositata in data 15/11/2012.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito, come indicato in parte motiva. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. Il Presidente (Roberta Crucitti) r.g. n. 26428/2013 3 Cons. est. Angelo Napolitano F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .