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Ordinanza — n. 15491/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's request for more favorable penalty treatment under new law pending judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15491/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's arguments regarding procedural nullity and the inapplicability of transfer pricing rules, finding the lower court's reasoning sound. However, the Court granted the taxpayer's request to apply a more favorable penalty regime established by a subsequent law. Consequently, the contested tax decision was quashed regarding sanctions, and the case was remitted to the Regional Tax Commission for re-evaluation under the new rules.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 32 D.Lgs. 158/2015: The principle of favor rei permits the application of a more favorable tax penalty regime introduced after the judgment, provided the case is still pending and the contested act has not become final.

Parole chiave

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favor rei principle tax penalty reduction subsequent legislation pending litigation transfer pricing exclusion tax appeal procedure quashing of decision recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 360, first paragraph, number 5 of the Code of Civil Procedure
Art. 36 of D.Lgs. n. 546 of 1992
Art. 110, seventh paragraph of D.P.R. n. 917 of 1986
Art. 32, paragraph 1 of D.Lgs. n. 158 of 2015
158, normativa sopravvenuta alla pronuncia in esame, la cui applicabilità in pendenza del presente giudizio, è consentita dall'art. 32, comma 1 del citato decreto, come modificato dall'art.
Art. 1, paragraph 133 of Law n. 208 of 2015
32, comma 1 del citato decreto, come modificato dall'art. 1, comma 133, della 1.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 delle Sezioni Unite
Sentenza n. 3825/15/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKKER ITALIA s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Mazzini 8 presso lo studio dell'Avv. Prof. Eugenio della Valle che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. - ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.3825/15/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 10 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal relatore Cons.Roberta Crucitti. Rilevato che a seguito di verifica fiscale, nella quale era stata contestava l'indeducibilità di alcuni costi perché ritenuti non inerenti, l'Ufficio emetteva a carico della Bakker Italia s.r.l. un avviso di accertamento relativo a maggiori IRAP e IRES per l'annualità 2006. Nello specifico, veniva disconosciuta, in forza dell'art.109, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, la deduzione di una parte dei costi sostenuti per l'acquisto di beni forniti dalla Bakker Hillegom B.V., società di diritto olandese partecipante con il 5% al capitale della Società, e controllata, come la Bakker Italia s.r.I., dalla Holdimgmij Bakker voor de Tuin B.V., anch'essa società di diritto olandese.

La Commissione tributaria provinciale, innanzi al quale l'atto impositivo era stato impugnato dalla Società, accolse il ricorso, annullando la ripresa a tassazione, ma la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (d'ora in poi C.T.R.). In particolare, il Giudice di appello ha accertato l'antieconomicità del comportamento tenuto dalla contribuente la quale aveva sostenuto costi di trasporto di notevole rilievo per inviare la merce ai propri clienti e poi aveva pure pagato una percentuale del 45 per cento sul recupero delle spese spostali addebitate agli stessi su ogni singolo ordine.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis -1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza impugnata perché emessa in violazione dell'art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 in quanto contraddittoria, illogica e apparente, è infondato. 1.1 La riformulazione dell'art.360, primo comma, num.5 cod.proc.civ., come statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza 7.4.2014 n.8053, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 1.2.Nessuna di tali anomalie si ravvisa nella sentenza impugnata laddove, seppur in forma stringata e con minime discrasie inifluenti, la motivazione resa dal Giudice di appello palesa il ragionamento logico giuridico seguito per giungere alla decisione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num. 5 cod.proc.civ., l'omesso esame di un fatto, decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'accordo, stipulato tra la Postalmarket S.p.A. e la Bakker Business service B.V., da cui si evinceva che il prezzo praticato per la vendita di prodotti a società estranea al Gruppo Bakker era mediamente superiore del 25% rispetto a quello applicato a Bakker Italia s.r.l. 2.1.11 motivo è inammissibile, non solo perché, nei termini in cui è formulato, appare tendere, in realtà, a un riesame del materiale probatorio in atti ma, anche, perché non si apprezza la decisività del fatto il cui esame sarebbe stato omesso.

Va, infatti, rilevato, da un canto, che il Giudice di merito ha espressamente escluso che il caso in esame fosse riconducibile ad un'ipotesi di transfer pricing e, dall'altro, che, per tale condivisibile ragione, il fatto non riveste attinenza alla fattispecie. 3 Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art.110, settimo comma, del d.P.R. n.917 del 1986 laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto legittimo il disconoscimento di una parte dei costi sostenuti dalla Società, per l'acquisto di prodotti florovivaistici, pur escludendo che l'Ufficio avesse fatto ricorso alla disciplina fiscale che regola il cd.transfer pricing esterno.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R., in forza del principio iura novit curia e del contenuto dell'avviso di accertamento avrebbe dovuto sussumere d'ufficio la fattispecie sotto la norma dell'art.110, comma 7, del TUIR, rigettando conseguentemente l'appello dell'Ufficio, in ragione del fatto che quest'ultimo aveva esercitato il potere di accertamento senza ricorrere alla disciplina fiscale che regolamenta le rettifiche dei prezzi di trasferimento nelle operazioni cross-border infragruppo. 3.1 La censura è inammissibile.

La Commissione tributaria regionale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha espressamente escluso che l'avviso di accertamento, come emesso (con indicazione testuale della norma dell'art.109, comma secondo, del d.P.R. n.917/86) e nei suoi contenuti (contestandosi l'inerenza, per antieconomicità, del costo) fosse riconducibile a un'ipotesi di transfer pricing. Ne consegue che la censura non appare conferente con il decisum quanto, piuttosto, tesa ad una diversa rivalutazione, anche in fatto, dell'oggetto del giudizio. 4.Nonostante l'infondatezza e inammissibilità dei mezzi di impugnazione la Corte, nel pronunciare sul ricorso della contribuente, ne deve accogliere l'istanza, formulata nella memoria depositata, di applicazione, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni di cui all'avviso di accertamento impugnato, del trattamento più favorevole di cui al d.

Igs. 24 settembre 2015, n. 158, normativa sopravvenuta alla pronuncia in esame, la cui applicabilità in pendenza del presente giudizio, è consentita dall'art. 32, comma 1 del citato decreto, come modificato dall'art. 1, comma 133, della 1. 28 dicembre 2015, n. 208, in conformità all'indirizzo di questa Corte, secondo cui, in applicazione del principio del favor rei, trova applicazione il trattamento più favorevole assicurato dallo ius superveniens, a condizione che, come nella fattispecie in esame, vi sia un giudizio ancora in corso ed il provvedimento impugnato non sia quindi divenuto definitivo. 5.In tali termini, pertanto, la sentenza impugnata, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni, va cassata e va disposto il rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole derivante dall'entrata in vigore, in pendenza del giudizio, del d.

Igs. n. 158/2015.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio d