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Ordinanza — n. 15485/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; six-month appeal period expired under Art. 327 c.p.c. rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15485/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the six-month statutory appeal period. The taxpayer argued the appeal was validly served via private mail, but the Court applied the standard six-month deadline established by Article 327 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 46 I. n. 69/2009; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal filed after the expiration of the six-month appeal period is inadmissible, regardless of service method, and the filing party bears the costs.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility six month appeal period private mail service litigation costs allocation Code of Civil Procedure notificazione di atti allegazioni insufficientemente motivate violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione Campania, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. 1.1.
Art. 46 della I. n. 69 del 2009
327 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della I. n. 69 del 2009, ai sensi dell'art.
Art. 58 della I. n. 69 del 2009
69 del 2009, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza.
Art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012
228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 327 c.p
Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione Campania, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11280/2015 R.G. proposto da GA.GI. s.r.I., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Cimitile, al vico Carradori n. 1, presso lo studio dell'avv. Attilio Panagrosso, da cui è rapp.to e difeso come da mandato in calce al ricorso; 1,€)' -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - nonchè Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Maddaloni, alla via G.

Balducci n. 3, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Caturano, da cui è rapp.to. e difesa come da mandato in calce al controricorso; - controricorrente - e Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elett.te dom.ta in Roma, alla via Poli n. 29, unitamente all'avv. Maria Laura Consolazio, dell'Avvocatura regionale, da cui è rapp.to,e difesq,come da mandato a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8886/50/14 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 20/10/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dalla dott.ssa Milena d'Oriano;

RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 8886/50/14, depositata in data 20 ottobre 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 567/13/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di estratti di ruolo, relativi a cartelle esattoriali per tributi vari, di cui si deduceva l'omessa notifica;

3. la CTP aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata indicazione della data di conoscenza degli estratti ed in quanto notificato a mezzo posta privata; la CTR aveva dichiarato a sua volta l'inammissibilità dell'appello notificato a mezzo di un servizio di posta privata;

4. avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per notifica in data 24 aprile 2015, affidato ad un motivo; le parti convenute si costituivano con controricorso. CONSIDERATO CHE:1. con un unico motivo di ricorso, la società contribuente censurava la sentenza impugnata per non aver ritenuto validamente effettuata, ma inesistente, la notifica dell'atto di appello inoltrata a mezzo posta privata, senza applicare la regola del perfezionamento per il notificante a far data dalla spedizione. OSSERVA CHE:

1. Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione Campania, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. 1.1. Nella specie, in presenza di un atto introduttivo del giudizio di primo grado successivo al 4 luglio 2009, trova applicazione il termine lungo di impugnazione di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della I. n. 69 del 2009, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza.

2. Ebbene, in presenza di una sentenza depositata in data 20 ottobre 2014, il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica a tutte le parti convenute solo in data 24 aprile 2015, ben oltre quindi il termine semestrale per impugnare, venuto a scadenza il 20 aprile 2015 (giorno feriale).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 3.1 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 3.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, nell'importo di C 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito per l'Agenzia delle Entrate, ed C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, per le altre parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camera