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Decreto — n. 15471/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 15471/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The taxpayer argued for a special procedure to declare the tax debt extinguished, but the court found no valid request for a hearing was filed before December 31, 2020. Consequently, the procedural term expired, legally terminating the process and shifting any costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, c.p.c.: The tax appeal process is extinguished if the taxpayer does not request a hearing within the statutory period, thereby terminating the proceedings automatically.

Parole chiave

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tax appeal extinction statutory deadline failure request for hearing procedural term expiry tax reform law 2018 differimento dell'imposizione contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pE ri ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, c.p.c.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 21944/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e i fende, contro Marzotto Matteo, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo de' Capitani di Vimercate, con domicilio eletto in Roma, via Nazionale, n. 200, presso io studio (Allo stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria F.egionale del Veneto n. 218/11/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T651Rv1U00019.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pE ri ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 ce! 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo con rna dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha E nticipate.

DICHIARA ESTINTO IL. PROCESSO Roma i Presidente DEPOSITATO IN CANqELERIA oggi, • 1 6