Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6. Parties failed to request hearing extension. Court declared process extinct and assigned costs to advance payer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinct due to the expiration of the deadline for simplified settlement under Article 6 of D.L. 119/2018. Neither the tax authority nor Ronchi SpA requested a hearing extension before December 31, 2020, despite the availability of such a remedy. Consequently, the court ruled the process terminated and ordered the party who advanced costs to bear the expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory deadline for requesting a hearing extension in a simplified tax settlement procedure expires without a request, the process is extinguished, and the party who advanced the costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23956/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ronchi SpA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Boscarolli, Tino Boscarolli e SVeva Bernardini, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 49, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano n. 23/2/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 02120130001933477.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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