Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested the special settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary application within the prescribed period, triggering automatic termination under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the proceedings ended without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The special simplified procedure for tax disputes extinguishes automatically if the parties do not request the hearing within the statutory deadline, terminating the process without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 24828/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Q‘ce t/1/4.3 j 4- Pier Mario Monzeglio, Michelizio Guarino e La Bella Rosin s.n.c. di Guarino Michelizio & C., rappresentati e difesi dall'Avv. Annibale Valsecchi, con domicilio eletto in Roma, via Leone IV, n. 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lanave; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 467/2/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7L025700240/2013, T7L015700241/2013 e T7L015700242/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e, 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1 1 MG, 2022 DEPOSITATO IN CANC ERIA oggi. --