Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension by the statutory deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the Court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing extension within the prescribed term, and the party advancing costs bears the expenses.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 102-2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro iv‘i SIA," C(14 IA`C) SACMA Limbiate Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Lupi Raffaello,vcon domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio dell'Avv. Lucisano Claudio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2007/30/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.T9503C101583/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego dellà definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma 1 MAG. 20 DEPOSITATO M CANCULLERIA oggi,. 1.6 MAG 102/ 11 Ca