Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The plaintiff argued for a simplified tax definition, while the opposing party contended the process should continue despite the lapse. The court ruled that without a timely request for an audience, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests the fixing of a hearing within the prescribed term, and the party who advanced the costs bears the expenses.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 2750-2018 R.G. proposto da C, i/ S.S. Societa' Agricola Forestale Cuore Verde Di BrunelliV Brunelli Cinzia e Brunelli Valentina, rappresentati e difesi dall'Avv. Picchiarelli Sandro con domicilio eletto in Roma, via Achille Papa n. 21, presso lo studio dell'Avv. Tagliente Marco; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 233/02/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20131T004393000 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018,, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 DEPOSITATO IN CANC ERIA oggi, .11.56 21)2