Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure treatment by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure treatment within the statutory deadline. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary request by December 31, 2020, despite the availability of the procedure under the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if the request for simplified procedure treatment is not filed within the prescribed term, unless the parties subsequently request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 28170/2017 R.G. proposto da Amante Casella Snc, Amante Leonardo e Amante Riccardo, rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Levanti, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabello, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cantelli; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 676/5/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 2015/6539.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata Mq9 della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CAP41EJ..LEiIA oggi, 1 6 MAG 202 H Ca