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Decreto — n. 15448/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under Decree Law 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 15448/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to submit a request for settlement by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer argued for a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, but the court found no valid objection to the statutory time bar. Consequently, the court ruled that the process ended automatically and the costs of the extinguished proceedings remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, cod. proc. civ.: The process extinguishes by the lapse of the statutory deadline for settlement requests, and parties cannot request a hearing to revive it, leaving costs to the anticipator.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment statutory time limit settlement request deadline process termination costs of extinguished proceedings Decree Law 119/2018 Civil Procedure Code differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, cod. proc. civ.
n, 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornria dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 4672/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Rutta, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende, contro Moscon Johann, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Peter Karl Plattner e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo si:udio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria di -Secondo Grado di Bolzano n. 64/1/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20062V001437000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle RE r:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 ce' 20:8 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ala declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n, 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornria dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. f, del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO CA L.ERIA oggi, ...1.51.1/1102 Il