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Ordinanza — n. 15446/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to unclear second ground violating Article 366 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15446/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a financial company against the Regional Tax Commission regarding the inadmissibility of a tax relief request. The taxpayer argued violations of procedural articles but failed to clearly articulate the second ground of appeal, which the court deemed indecipherable. Consequently, the court ruled that the lack of clarity in the cassation petition rendered it inadmissible under Article 366 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 c.p.c.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds for cassation are absolutely incomprehensible and fail to specify the legal violation and the contrast with the law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unclear grounds of appeal Article 366 Civil Procedure Code tax relief request procedural nullity differimento dell'imposizione condono fiscale esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Come puntualizzato da questa Corte "L'assoluta incomprensibilità della censura svolta con un mezzo di cassazione comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all'art. 366, n.
Art. 18 Lgs n. 546 del 1992
Art. 53 Lgs n. 546 del 1992
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 53 di Lgs numero 546 del 1992, deducendo il contribuente testualmente quanto segue: "sulla scorta del primo motivo di gravame sollevato in questo ricorso ne viene di conseguenza il secondo in ordine all'appello proposto dalla società.
Art. 9-bis Legge n. 289 del 2002
Come riportato nella sentenza d'appello, con il provvedimento di diniego, l'Agenzia delle entrate di Napoli "precisava che a seguito della dichiarazione di condono ai sensi dell'art. 9-bis Legge n.
Art. 36-bis DPR n. 600 del 1972
Mette in conto evidenziare il dato pacifico dell'omessa impugnazione, da parte del contribuente, della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1972.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11501 del 2006
civ., il quale prescrive che il ricorso contenga, a pena di inamThiSsibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata" (Cass. n. 11501 del 2006; Cass.
Cass. n. 1238 del 2000
11501 del 2006; Cass. n. 1238 del 2000).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28230 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da V Finanziaria Immobiliare Meridionale s.r.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Taddeo elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana n. 263, presso lo studio del dott. Michelangelo Mattia - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia '~irn-a-ta3 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 25 ottobre 2012, n. 274/32/12; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 24 marzo 2022.

Fatti di causa La contribuente appellava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego dell'istanza di sgravio degli importi iscritti a ruolo di cui alla cartella di pagamento 071/2006/118621534, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1972 del modello unico 2003, riferito all'anno precedente. Come riportato nella sentenza d'appello, con il provvedimento di diniego, l'Agenzia delle entrate di Napoli "precisava che a seguito della dichiarazione di condono ai sensi dell'art. 9-bis Legge n. 289 del 2002 relativa alla sanatoria di versamenti omessi, non essendo stata versata l'ultima rata, aveva provveduto a detrarre gli importi versati con tale istanza a titolo di imposte ed interessi".

Nell'atto di appello la società eccepiva la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per mancanza di valida motivazione e per essere stato conseguentemente non in grado di esercitare il diritto di difesa garantito dalla costituzione. In via gradata eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 21 del DLGS 546 del 1992 in quanto il diniego è atto autonomamente impugnabile perché riassuntivo di tutte le attività svolte in contraddittorio dalla parte e l'ufficio dalla notifica della cartella esattoriale l'appello veniva rigettato e il contribuente affida il proprio ricorso per Cassazione a due motivi r'..'1)492=, toloa41, L'Agenzia è rimasta intimata.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso il contribuente contesta la violazione dell'articolo 18 di Lgs numero 546 del 1992, per avere la commissione regionale trascurato di considerare la piena conformità alla norma anzidetta del ricorso del contribuente, segnatamente statuendo l'inammissibilità del ricorso, in tal modo decidendo "in ordine alla impugnabilità dell'atto di diniego dello sgravio", anziché guardare "al suo contenuto di merito". Il motivo è infondato. Mette in conto evidenziare il dato pacifico dell'omessa impugnazione, da parte del contribuente, della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1972.

Sorvolando sulla notifica pur ricevuta della cartella di pagamento, il contribuente è insorto contro il diniego di sgravio. In realtà, con la cartella di pagamento, come chiarito dall'indirizzo rettilineo di questa Corte, doveva ritenersi implicitamente negata dall'Amministrazione l'ammissione al condono, con la conseguenza che il contribuente aveva l'onere di impugnare tale atto, se intendeva contestare il diniego medesimo. Qualora non abbia assolto, come nella specie, al predetto onere, non può rimettere in discussione la pretesa tributaria oggetto della procedura di riscossione, ormai divenuta intangibile, impugnando il rigetto dello sgravio delle corrispondenti somme iscritte a ruolo, essendo tale ultimo provvedimento meramente confermativo e riproduttivo della volontà, già implicitamente espressa dall'Amministrazione, di non voler accedere alla richiesta di condono (v.

Cass.n. 16100 del 2011). Invero, In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa ex art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, né si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poiché questi, a norma dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell'Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l'ammissione al condono (Cass. n. 7073 del 2012).

In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa ex art. 9 bis della I. n. 289 del 2002, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, né si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poiché questi, a norma dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell'Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l'ammissione al condono (Cass. n. 15881 del 2016).

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'art. 53 di Lgs numero 546 del 1992, deducendo il contribuente testualmente quanto segue: "sulla scorta del primo motivo di gravame sollevato in questo ricorso ne viene di conseguenza il secondo in ordine all'appello proposto dalla società. Ricorrendo contro la sentenza dei primi giudici non si poteva non evidenziare i fatti di causa completamente ignorati dai primi giudici: se si sorvola sul particolare motivazionale dell'atto di diniego o anche sembrare che qualche nuovo motivo di gravame sia stato introdotto solo in sede di appello.

La difesa della società in primo grado può essere stata anche poco chiara e confusa ma l'impugnazione dell'atto introduttivo è stata chiara ed inequivocabile". Il motivo è inammissibile, in quanto oggettivamente indecifrabile. Non è dato comprendere, invero, quale sia il contenuto della violazione denunciata e in che termini il contrasto con la norma di legge si sia declinato. Il contribuente fa ostensione di poca chiarezza e di una certa confusione in primo grado, ma adduce che "l'impugnazione dell'atto introduttivo è stata chiara ed inequivocabile".

L'atto d'appello, pur evocato nel corpo della censura, non viene in alcun modo, neppure in parte riportato, tanto da rimanere imperscrutabile. Come puntualizzato da questa Corte "L'assoluta incomprensibilità della censura svolta con un mezzo di cassazione comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., il quale prescrive che il ricorso contenga, a pena di inamThiSsibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata" (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 1238 del 2000). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo. Per questi motivi Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in RomaA il 24 marzo 2022. DEPOStTATON Can un% oggi, 1.6..MAB .102 It C, tici é: MasSim Margante CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico -,--- ..) :950._ 2—...(_>,-__,c_ 6_ ,,,7 , cptí_ipi-neu.---(2-c, , .. \---- 216 25 / 2, 2z:-.( p u •)--))---2—(-=t c-c<A,$)-- (A ét-e,?Q__. _3 ,-(7x/e9 . e‹.__ us;)3- . -2--(-<-7 7-ki2- 0-uff2,,,,_ n-y? tif u e 2 e'.---‹..0 .. 0.- IQ, e _ b iitt) 1 k (4,-,5, ryu-2,(2- .t l( ,,f-)i- f ( ..... cy, /-;., . . A; •é, ( Uts2_ . (,; I • .. .,._ s,-,,,, , e e dC-C . -..:7---,9 ( c_i_7 1-é11-1 ' C—S...1_ ( i ii c:72 /1 i\ i ce,a2c__ i., kt c----,9 e -,- ta-c___. d,," a:Tri c; (7-,9_1- p)-c.,-_:. 6,,-. 20...1-21' -C-__-) C(...' 1,fi CA / i -- ii,' t [L,St-__)ciTi / C't 0 7 2; e c2: e t 6 .,___ ec), .2.( e ,'--c-, C--e--,--/ f &te Cee. sp e .s c , , i , 2;<:, i-t,. cecv t, (9-, -i i I