Court dismisses tax appeal as tax authority voluntarily withdrew the assessment via self-help annulment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished because the tax authority voluntarily annulled the original assessment notice through self-help. The authority had previously issued an assessment regarding deductible costs for intra-group services, which the Regional Tax Commission had initially allowed as business-related expenses. Since the authority withdrew the contested act before the final judgment, the court ruled the dispute matter ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100, comma 1, D.P.R. 602/1973; Art. 100, comma 2, D.P.R. 602/1973: When the administrative authority voluntarily annuls the contested act via self-help, the judicial proceeding is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10783/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Italtel Spa, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma Piazza D’Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 195/12/2013, depositata il 29 novembre 2013.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 4 aprile 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Oggetto: Accertamento Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci , che ha concluso per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Udito l’ Avv. Peverini Luca per la contribuente che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrateemetteva avviso di accertamento per Iva e Irap per l’anno 2006nei confronti di Italtel Spa con cui, in relazione ai rapporti commerciali e finanziari intrattenuti con le altre società del gruppo non fiscalmente residenti in Italia, riteneva indeducibili i costi per i servizi relativi alle prestazioni infragruppo nell’ambito di contratti di service agreement in quanto non inerenti.
L’impugnazione della contribuente, rigettata dalla CTP di Milano, ad eccezione delle sanzioni, ridotte al minimo edittale, era accolta dalla CTR in epigrafe, che riteneva i costi sostenuti in adempimento dei contratti di service agreement inerenti attese le caratteristiche del modello di business adottato dalla società per la penetrazione nei mercati esteri, per cui il sostegno alle newco nei primi anni di attività si risolveva in un diretto interesse ad incrementare l’attività del gruppo nel suo complesso e della società italiana. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo.
Italtel Spa resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022, atto di annullamento totale dell’avviso in via di autotutela (emesso in data 7 giugno 2017), chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, istanza cui la società contribuente ha aderito in udienza.2. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto , con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Cortedichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Deciso in Roma, il 4