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Sentenza — n. 15427/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as tax authority voluntarily withdrew assessment via self-help annulment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15427/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax litigation extinguished because the tax authority voluntarily annulled its original assessment through self-help procedures. The authority had previously issued an assessment regarding transfer pricing costs and omitted income components, which was partially rejected by the regional commission. The court accepted the authority's request to terminate the case due to the cessation of the subject matter, with the taxpayer agreeing to the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 100, comma 1, lett. a) n. 1, D.P.R. 27/2000; Art. 100, comma 1, lett. b), D.P.R. 27/2000: When the tax authority voluntarily annuls an assessment via self-help, the judicial proceeding is extinguished for cessation of the subject matter.

Parole chiave

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tax assessment annulment self-help procedure cessation of subject matter transfer pricing dispute judicial extinction rettifica dei prezzi trasferimento prestazione di servizi sopra le frontiere pagamenti transfrontalieri

Disposizioni normative citate

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Art. 100, comma 1, lett. a) n. 1, D.P.R. 27/2000
Art. 100, comma 1, lett. b), D.P.R. 27/2000
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21376/2015R.G. proposto da Italtel Spa, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma Piazza D’Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 339/15/2015, depositata il 4 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 4 aprile 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Oggetto: Accertamento Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha concluso per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Udito l’Avv. Peverini Luca per la contribuente che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrateemetteva avviso di accertamento per Iva e Irap per l’anno 2004nei confronti di Italtel Spa con cui, in relazione ai rapporti commerciali e finanziari intrattenuti con le altre società del gruppo non fiscalmente residenti in Italia, riteneva indeducibili i costi per i serviziinfragruppo, posti in essere in violazione della disciplina del transfer pricing, nonché per difetto di inerenza.

Contestava, inoltre, l’omessa contabilizzazione di componenti positive di reddito, Irrogava le conseguenti sanzioni. L’impugnazione della contribuente, accoltadalla CTP di Milano, era parzialmente rigettata dalla CTR in epigrafe. Italtel Spa propon e ricorso per cassazione con dieci motiv i . L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022,atto di annullamento parziale degli avvisi in via di autotutela (emess o in data 12 giugno 2017), con determinazione di un maggior imponibile integralmente coperto da perdite pregresse, irrogando, conseguentemente, sanzioni per sole violazioni formali.

Inoltre, le suddette sanzioni sono state tutte oggetto di definizione agevolata. L’Ufficio, pertanto, ha chiesto l’estinzione del giudizio percessata materia del contendere, con compensazione delle spese, istanza cui la contribuente ha aderito in udienza.2. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Deciso in Roma, il