Sentenza — n. 15425/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21377/2015R.G. proposto da Italtel Spa, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma Piazza D’Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a d all’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 340/15/2015, depositata il 4 febbraio 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15425/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Contestava, inoltre, la deduzione di perdite su crediti e l’omessa contabilizzazione di componenti positive di reddito. Irrogava le conseguenti sanzioni. L’impugnazione della contribuente, accoltadalla CTP di Milano, era parzialmente rigettata dalla CTR in epigrafe. Italtel Spa propone ricorso per cassazione con dodici motiv i . L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022,atto di annullamento parziale degli avvisi in via di autotutela (emess o in data 7 giugno 2017), con determinazione di un maggior imponibile integralmente coperto da perdite pregresse, irrogando, conseguentemente, sanzioni per sole violazioni formali.
Parole chiave
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21377/2015R.G. proposto da Italtel Spa, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma Piazza D’Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a d all’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 340/15/2015, depositata il 4 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 4 aprile 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Oggetto: Accertamento Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha concluso per la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. Udito l’Avv. Peverini Luca per la contribuente che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per Iva , Irese Irap per l’anno 2006 nei confronti di Italtel Spa con cui riteneva , in relazione ad una complessa operazione di merger levereged by out, finalizzata all’acquisizione totalitaria della società, indeducibili i costi perché non inerenti e, in parte non documentati, nonché per operazioni con soggetti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato e, quanto alle operazioni con altre società del gruppo non residenti in Italia, per violazione della disciplina in materia di transfer pricing.
Contestava, inoltre, la deduzione di perdite su crediti e l’omessa contabilizzazione di componenti positive di reddito. Irrogava le conseguenti sanzioni. L’impugnazione della contribuente, accoltadalla CTP di Milano, era parzialmente rigettata dalla CTR in epigrafe. Italtel Spa propone ricorso per cassazione con dodici motiv i . L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha depositato, in data 16 marzo 2022,atto di annullamento parziale degli avvisi in via di autotutela (emess o in data 7 giugno 2017), con determinazione di un maggior imponibile integralmente coperto da perdite pregresse, irrogando, conseguentemente, sanzioni per sole violazioni formali.
Inoltre, le suddette sanzioni sono state tutte oggetto di definizione agevolatain data 30 giugno 2017.L’Ufficio, pertanto, ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, istanza cui la contribuente ha aderito in udienza.
2. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. Deciso in Roma, il