Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15323/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unilateral withdrawal of the legal action without proper notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15323/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the tax commission's decision extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal. Although the withdrawal was unilateral in nature, the court ruled it required formal notification to parties or their lawyers to be effective. Consequently, the procedural interest in the appeal vanished, leading to the dismissal of the case and the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that becomes operative only upon formal notification to the parties or their counsel, and its absence renders the appeal inadmissible due to the loss of procedural interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal unilateral procedural act formal notification requirement loss of procedural interest extinguishment of litigation tax dispute cassation mutual cost compensation revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); - e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); - e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);3.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18931/2016 R.G. proposto da Regina del Mare S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Moreno, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 156, depositata il 1° febbraio 2016, della Commissione tributaria regionale della Liguria; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - Regina del Mare S.r.l., sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 156, depositata il 10 febbraio 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l'appello dalla stessa odierna ricorrente proposto, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso a rettifica della categoria, e della rendita, proposte dalla contribuente, con dichiarazione docfa, relativamente a quattro unità immobiliari; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che: 1. - in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione che è stata notificata a controparte; 2. - come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); - e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980);3. - le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, come da richiesta di parte ricorrente cui nulla ha opposto l'Agenzia, cui pur è stato notificato l'atto di rinuncia; - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022. Il Presidente t. Domen • Chindemi DEPOSITA