Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for simplified dispute resolution, but no formal request was filed to fix a hearing date. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the plaintiff bears the costs of the advanced litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the statutory period, with costs remaining with the party who advanced them.
Parole chiave
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te (i£R-4- )530S DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11488/2018 R.G. proposto da Venerom S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Martelli, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 44, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Buonfiglio; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 2780/10/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THFO3F002760/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2-01 2 Il Preside te . 11‘. DEPOSATATO IN CANCELLERIAoggi, 3 MAG 2022 IL CANCELLIERE E