Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer failed to submit the simplified procedure request by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer argued for a hearing fix, but the court found no valid reason to extend the time limit. Consequently, the process terminated automatically, and the costs of the advanced proceedings remain with the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting simplified treatment, unless a valid request for a hearing is filed, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 15281/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e d fende, contro TNT Global Express Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Lerenzo del Federico, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1581/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TSB0:0200135/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente 3 ,1a declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 dei 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /5/202Z Il Presi _ DEPOSiTATO PN CANCELLERIA 7 — 1 3 MAG iz oggi, 2021 [ CANCELLIERE IL C,'\C..ELLI PERTO l",nzo Pio ,^v12ssin-iiin