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Decreto — n. 15296/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 15296/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously issued a decision regarding an impositve act, but no party sought to continue the process under the specific time limits set by the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the procedural term had expired, leading to the automatic termination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests a hearing within the statutory deadline, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory deadline failure hearing request requirement procedural time limit costs allocation rule procedura fiscale differimento dell'imposizione procedimento in corso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 5244/2018 R.G. proposto da Procura Generalizia dell'Istituto della Società di Maria, rappresentata e difesa dagli Avv. Milena Liuzzi e Fabiola Liuzzi, con domicilio eletto in Roma, via Monte Asolone, nr. 8, presso lo studio di quest'ultima; contro Roma Capitale, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Garofoli, domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina, siti in Roma via del Tempio di Giove n. 21; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4003/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 99877.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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