Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement agreement deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory deadline for the simplified settlement procedure. The Agenzia delle Entrate submitted the required documentation for the simplified agreement, while the taxpayer did not file an objection or request a hearing by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process extinguishes automatically if the party does not request a hearing within the specified deadline for the simplified settlement procedure, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 4883/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domicil'ata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Matarazzo Raffaele, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cuarnieri Luigi e Nicastro Rosamaria con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso lo studio Di Tanno & Associati; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 7235/2/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK010301733/14.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presenta domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto tovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del O.I. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo connrna dell'art. 391 cod. proc. civ;: che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del dl. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma• (--) DEPOSITATO IN CANCELLERIA _______________ 1 3 MAG 2022 NCELL1E1=i LI O Pio Ma