Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the specific procedural step to fix the hearing was never taken. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically if the required request is not filed within the prescribed period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 21833/2018 R.G. proposto da Fiordellisi Carmine, rappresentato e difeso dagli Avv. Sabrina Varricchio e Luca Parrella, con domicilio per le comunicazioni eletto presso gli indirizzi pec: sabri nava rricch io@avvocatinapoli .legal mai I. it e lucaparrella@avvocatinapoli.legalmail.it , in uso ai suindicati professionisti; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e U3 • -17(9 difende;
P 1Y avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 677/17/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF3010602867/2015. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Ij) PiesideAte . DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19.1„ A oggi,1 3 MAG 20 IL CANCELLI ERTO !CANCELLIERE E ;,,Ìcenzo Viiwenzo Pio