Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit expiration in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. Profilplast S.r.l. appealed a regional commission decision regarding tax definitions, while the Revenue Agency argued the process had naturally concluded. The court ruled that the statutory time limit expired without a request for extension, legally terminating the proceedings and leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the statutory time limit if no party requests a hearing extension, thereby terminating the legal relationship and assigning costs to the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 23303/2014 R.G. proposto da Profilplast S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Preziosi, con domicilio eletto presso la pec: claudio.preziosi(aavvocatiavellinopec.it in uso al suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1917/07/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TFM030401780 - TFM080401770. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione ( 4 di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere t Z/ l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Potar dir/media li atti Ilifornilei me malie. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO i ~t Roma r 2 ente ( 22- IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisab