Decreto — n. 15281/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO Sul ricorso iscritto al n. 13600/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro Hadavian Alen, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marullo Di Condojanni, domiciliato ai fini del procedimento in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, presso lo studio degli Avvocati Francesco e Sergio Marullo Di Condojanni; avverso la sentenza n. 791/24/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciata con riferimento al Provvedimento di Irrogazione Sanzioni n. T9BIRMD0002 1; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 16/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; y applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15281/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ETO Sul ricorso iscritto al n. 13600/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro Hadavian Alen, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marullo Di Condojanni, domiciliato ai fini del procedimento in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, presso lo studio degli Avvocati Francesco e Sergio Marullo Di Condojanni; avverso la sentenza n. 791/24/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciata con riferimento al Provvedimento di Irrogazione Sanzioni n. T9BIRMD0002 1; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 16/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; y applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
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ETO Sul ricorso iscritto al n. 13600/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro Hadavian Alen, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marullo Di Condojanni, domiciliato ai fini del procedimento in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, presso lo studio degli Avvocati Francesco e Sergio Marullo Di Condojanni; avverso la sentenza n. 791/24/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciata con riferimento al Provvedimento di Irrogazione Sanzioni n. T9BIRMD0002 1; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 16/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; y applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comunichi. "— Roma, r , 7 , „ L A-3/512 02Z IL CANCELLYERE ESPERTO Dott.ssa Elis