Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an assessment, but the specific extension mechanism under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 was not utilized by either the tax authority or the taxpayer. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties fail to request a hearing extension within the statutory period, terminating the process and assigning advanced costs to the prepaying party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 4139/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Riello Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Pizzonia, Giuseppe Russo Corvace e Giancarlo Zoppini, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 70/11/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T1708PG02927/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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