Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2013, but no formal request for settlement proceedings was filed within the statutory period. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired, terminating the case and leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process extinguishes if parties fail to request a settlement hearing within the prescribed term, terminating the litigation and assigning costs to the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 6889/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Brugnoli Sabina, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Lana e Giuseppe Graziano, con domicilio eletto in Roma, via Varrone, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 282/22/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKL010500891 ed all'atto 125201000124629 05.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. atter dscasbelilbel DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO ~Mi mi «Me IL CANCELLIERE ESPERTO