Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement by deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified definition, but no formal request for a hearing was filed, and the opposing agency did not object. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, the tax proceeding extinguishes by operation of law, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 963/2014 R.G. proposto da Marpesca S.r.l., rappresentata e difesa dall'Aw. Terracina David, con domicilio eletto in Roma, via Latina, n. 20, presso lo studio Bfc & Associati; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 127/02/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK5031101047.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
PadtestscotAgebill 1111enaltà *sue& DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO hakkate Roma 4-3/s/2.02,2_ Presi te CANCELLIERE ESPERTO