Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal against an assessment, but the statutory time limit for the process expired without intervention. Consequently, the court ruled that the procedural timeline was strictly observed and the case terminated automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing extension, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 3476/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Mediacotur S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Balena , con domicilio eletto in Roma, via Sestio Calvino, n. 72, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Portoghese; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Foggia n. 184/25/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVK031203972/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Adleitrovitaabili te «ti dIllarmità11011 estati*. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4-3/05 i 2 o z z CANCELLIERE ESPERTO 1