Italian tax court process extinguished due to lack of procedural request within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required request for hearing by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal regarding a simplified tax definition, but no further procedural steps were taken within the specified timeframe. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if the statutory period for requesting a hearing expires without such request being filed, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 5808/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro il CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA Soc. Coop. a r.1, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Vincenzi, con domicilio eletto in Roma, via Borgognona n.47, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Brancadoro; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 2030/11/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 09320130000995002.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 2Z. della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /5)2022 Il Pre ente IL CANCELLIERE ESPERTO