Cassation court dismisses tax appeal as the administrative process extinguished by statutory time limits in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency appealed a regional commission decision against the Pinchiorri wine estate, arguing for tax liability confirmation. The court ruled that without a specific request to fix the hearing date under the relevant civil procedure article, the statutory period expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing fix within the deadline, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 11855/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Giorgio Pinchiorri e Annie Feolde, in proprio nonché nella loro qualità di rappresentanti legali della "Enoteca Pinchiorri Sas di Giorgio Pinchírri, Annie Feolde e C.", rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pistolesi e dall'avv. Philip Laroma Jezzi, con studio in Firenze, via Maggio, n.
7. PEC: philiplaromajezzi@pec.ordineavvocatifirenzeit; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1949/30/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8B010203241 e T8B010203246. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta eTA - intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
22) che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma "I 3fra - 2Z Il Preidente - V-- 7 !L CA_NCELLIERE ESPERTO Dott