Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit expiration in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2017, but the specific procedural mechanism for extending the term was never invoked by either the tax authority or the taxpayer. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the relevant law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by time lapse if no party requests a hearing extension within the statutory period, and the party advancing costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 21392/2018 R.G. proposto dà Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Porto ghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ; contro Slemensider S.n.c. di Zani M & C, rappresentata e difesa da gli Avv. Franco Zangheri e Livia J, Salvini, con domicilio eletto in Roma, Piazza Venezia, n. 11, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Roma gna n. 27/11/2017, P:1) 4, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THF02C202572/2013. 42 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione a gevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione ), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 Il Presidente 7it trii/V DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 2 MAG 2072 oggi, IL