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Ordinanza Interlocutoria — n. 15073/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 15073/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15073/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n.25677/2017 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore , pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro Alcart s.r.1., in persona del 1.r.p.t., Alleva Domenico, Alleva Antonio, Alleva Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Conte, presso cui sono elettivamente domiciliati in Sora alla via Cattaneo n.86. -controricorrenti - ricorrenti incidentali- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n.1721/19/17, pronunciata 1'8/2/2017, depositata in data 29/3/2017 e non notificata.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 15073/2022 — snciv · Corte di Cassazione: - ricorrente - contro Alcart s.r.1., in persona del 1.r.p.t., Alleva Domenico, Alleva Antonio, Alleva Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Conte, presso cui sono elettivamente domiciliati in Sora alla via Cattaneo n.86. -controricorrenti - ricorrenti incidentali- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n.1721/19/17, pronunciata 1'8/2/2017, depositata in data 29/3/2017 e non notificata.

Parole chiave

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computo dei contributi rimborso dell'imposta preventiva arretrati d'imposta differimento dell'imposizione sottrazione dell'iva evasione all'obbligo di contribuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n.25677/2017 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore , pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro Alcart s.r.1., in persona del 1.r.p.t., Alleva Domenico, Alleva Antonio, Alleva Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Conte, presso cui sono elettivamente domiciliati in Sora alla via Cattaneo n.86. -controricorrenti - ricorrenti incidentali- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n.1721/19/17, pronunciata 1'8/2/2017, depositata in data 29/3/2017 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: l'Agenzia delle entrate ricorre con due articolati motivi contro Alcart s.r.I., in persona del I.r.p.t., ed i soci Aileva Domenico, Alleva Antonio, Alleva Salvatore, che resistono con controricorso e spiegano ricorso incidentale, avverso la sentenza n.1721/19/17, pronunciata 1'8/2/2017, depositata in data 29/3/2017 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha parzialmente accolto l'appello dei contribuenti, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva, dell'anno di imposta 2009; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; l'Agenzia ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza per aver emesso provvedimento di diniego dii condono nei confronti della società; i contribuenti hanno depositato memoria con documentazione allegata;

CONSIDERATO CHE: preliminarmente deve darsi atto che, con memoria depositata telematicamente insieme con la documentazione allegata, i contribuenti hanno dedotto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018; tale procedura si sarebbe perfezionata con riferimento alla posizione dei soci, mentre per la società è intervenuto il diniego di condono; r.g. n.25677/2017 2 Cons. est. Andreina Giudicepietro la società ha dedotto di aver impugnato il diniego di condono, con ricorso che, tuttavia, non risulta ritualmente inserito nel fascicolo; da indagini della cancelleria, risulta che vi è altro ricorso n. 25265/2017 R.G., pendente tra le medesime parti, con cui è stata impugnata la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n.1720/19/17, pronunciata 1'8/2/2017, depositata in data 29/3/2017, nella quale è stato inserito un ricorso avverso il diniego di condono riguardante la posizione della società; risulta, dunque, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta del presente procedimento e di quello n. 25265/2017 R.G. e l'esame della questione preliminare relativa all'impugnazione del diniego dell'istanza di condono presentata dalla società;

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 4 maggio 2022 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA deric rre tino) oso. 12 MAG. 2