Cassation court orders integration of partners' contradiction in tax appeal due to sole company plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal inadmissible because it was filed by only one company partner while others were omitted. The plaintiff, Artigiana Mobili Veneziani SNC, challenged a tax assessment regarding inventory discrepancies but failed to include the other partners in the proceedings. Consequently, the court ordered the integration of the partners' contradiction within sixty days and remitted the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 cod. proc. civ.; When a sole proprietorship or partnership company files a tax appeal, the court must order the integration of the contradiction with the other partners to ensure procedural regularity.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8949/2014 R.G. proposto da: ARTIGIANA MOBILI VENEZIANI SNC (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CINZIA ANTONIA SCALISE in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Galazia, :LO - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del 2x)? Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - N. 8949/M R.G.
I di 3 Est. F. no avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 136/05/2013 depositata in data 4 ottobre 2013 Udita "f: la relazione svolta dal Consigliere Filippo D'Aquino nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; PREMESSO CHE La società contribuente ARTIGIANA MOBILI VENEZIANI SNC ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con il quale, a seguito di verifica emessa nei confronti di altra società (come risulta dalla sentenza impugnata), venivano accertati maggiori redditi derivanti da acquisti di merci dalle società terze verificate in assenza di fattura.
L'Ufficio procedeva ad emissione di avviso con metodologia ex art. 39, primo comma, lett.
d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con recupero di IRAP e IVA, riscontrando incongruenze tra rimanenze iniziali e rimanenze finali, accertando antieconomicità di gestione e rideterminando il ricarico di esercizio; avviso al quale facevano seguito gli avvisi emessi nei confronti dei soci per maggiore IRPEF; che la società e i soci hanno impugnato gli avvisi di accertamento, deducendo la nullità dell'avviso sotto diversi profili (emissione dell'atto ante tempus, violazione del termine di durata massima delle operazioni di verifica e omessa allegazione del PVC), nonché contestando nel merito l'accertamento; che la CTP di Lodi ha rigettato i ricorsi e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 4 ottobre 2013, ha rigettato l'appello dei contribuenti, rigettando le questioni preliminari e ritenendo corretto nel merito l'avviso impugnato;
N. 8949pj44 R.G. 2 di 3 Est. F. quino che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'Ufficio. CONSIDERATO CHE Il ricorso risulta presentato da parte della sola società contribuente, per cui deve disporsi l'integrazione del contraddittorio a termini dell'art.331 cod. proc. civ. nei confronti degli altri soci; P. Q. M. La Corte, visto l'art. 331 cod. proc. civ., ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Veneziani Gianluca e di Veneziani Pierluigi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, in data 23 marzo 2022 Il Presidente Biagio Vjrgiio DEPOSITATO IN CANCELLERIA / usgi. 1 2 MA6, 2022 IL U