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Ordinanza — n. 15062/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on correspondence violation but allows it regarding tax law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15062/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal's claim regarding a violation of the principle of correspondence between the request and the ruling. However, the court found the appeal founded on the application of Article 10, paragraph 2, of Law No. 212/2000 concerning tax sanctions. Consequently, the appealed judgment was quashed and remanded to the Regional Tax Commission for a new decision on the specific legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 2 L. 212/2000; Art. 295 c.p.c.: The court quashed the judgment because the appellate court failed to address the applicant's claim that tax sanctions should not be imposed when the taxpayer complied with administrative indications, even if subsequently modified.

Parole chiave

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principle of correspondence tax sanctions legitimate reliance administrative indications quashing of judgment remand to lower court fiscal liability esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4, Code of Civil Procedure
Art. 10, para. 2, Law No. 212/2000
La questione su cui viene lamentata l'omessa pronuncia è quella della ritenuta applicabilità dell'art. 10 comma 2 del- la I.
Art. 295, Code of Civil Procedure
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1664/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n.12; - ricorrente - contro EDISON ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Logozzo e dall'Avv. Giuseppe Maria Cipolla con domicilio eletto in Roma viale G. Mazzini n.134; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Um- bria, n.185/04/2013 depositata il 2 settembre 2013, notificata in data 5 novembre 2013. 2,4,n t„tnet:$ 202.2 Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del t dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provincia- le di Terni n.80/1/2012 in relazione ad atto di contestazione e irroga- zione sanzioni per violazioni della normativa fiscale in materia di im- poste sul consumo 2007.

2. La CTR condivideva la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente annullando così le sanzioni emesse in con- seguenza di avviso di pagamento poggiante su processo verbale di constatazione con cui era stata accertata la violazione di obblighi di- chiarativi e l'omesso versamento dell'imposta di consJmo di energia elettrica ai sensi dell'art.56 del d.lgs. n.504 del 1995 e relativa addi- zionale provinciale, ritenendo sussistente un legittimo affidamento della contribuente.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia per un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso, che illustra con memo- ria. La controversia è stata dimessa all'adunanza camerale del 25.1.2022 per trattazione congiunta con il ricorso relativo all'avviso di pagamento sulla base del quale è stato emesso l' atto di contestazio- ne e irrogazione sanzioni per cui è causa. La contribuente da ultimo deposita ulteriore memoria illustrativa. Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronuncia- to con riferimento alla ritenuta applicabilità dell'art.10 comma 2 della I. n.212 del 2000 e la violazione e falsa applicazione clell'art.295 cod. proc. civ. per mancata sospensione del giudizio sulle sanzioni in pre- senza di rapporto di pregiudizialità con l'avviso di accertamento.

5. Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di genericità e di difetto di autosufficienza sollevata a p.9 del controricorso, perché la doglianza è specificamente diretta a colpire la decisione del giudice d'appello e l'Agenzia riproduce e sintetizza i rilevanti passaggi dell'at- to di appello (pp.11 e ss. del ricorso) e della decisione impugnata (pp. 16-17, ibidem) ai fini della doglianza ex 112 cod. proc civ., in termini adeguati a rendere edotta la Corte degli elementi sulla base dei quali è prospettata la censura.

6. Il motivo è fondato. La questione su cui viene lamentata l'omessa pronuncia è quella della ritenuta applicabilità dell'art. 10 comma 2 del- la I. n.212 del 2000 secondo il quale «Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia confor- mato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesi- ma, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del- l'amministrazione stessa.».

7. La "ratio decidendi" adottata dalla CTR e posta a base della dismis- sione dell'impugnazione è che l'atto di appello dell'Agenzia conterreb- be esclusivamente «rilievi ed eccezioni in merito alla sussistenza della pretesa impositiva, come esercitata dalla stessa Agenzia con l'avviso di pagamento 57/2010» (cfr. p.4 della sentenza gravata), e il giudice d'appello doveva pronunciarsi sul motivo suddetto. Infatti, il motivo di appello non riguarda la sussistenza della pretesa impositiva di cui al sottostante avviso di pagamento, oggetto di separato processo chia- mato all'odierna adunanza e iscritto all'RGN. 14126/2013, ma specifi- camente le sanzioni, oggetto del presente giudizio.

8. L'accoglimento della doglianza, sotto il profilo evidenziato, deter- mina l'assorbimento del rilievo ulteriore circa la mancata sospensione necessaria ex art.295 cod. proc. civ. da parte del giudice d'appello per pregiudizialità. La sentenza impugnata va così cassate con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma il 25 gennaio 202