Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15041/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to lack of necessary co-litigation among all partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15041/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy declared the tax appeal inadmissible because the necessary co-litigation among all partners was missing. Lucia Torelli challenged a tax assessment against a partnership, but the court found that the unitary nature of the tax assessment requires every partner to be a party to the proceedings. Consequently, the judgment was annulled and remitted to the lower tribunal for a new hearing with all required participants.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 DPR 917/1986; Art. 14 D.Lgs. 546/1992: The unitary nature of tax assessments against partnerships mandates the participation of all partners, rendering proceedings without them absolutely null.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigation tax assessment unitary partnership partners absolute nullity tax appeal admissibility reddito delle partecipazioni in diritto tributario dichiarazione dei redditi appropriazione indebita di imposte alla fonte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 DPR 917/1986
1.1 L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R.
Art. 14 D.Lgs. 546/1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815
Cass. 11/6/2018, n. 15116
14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12475/2015 R.G. proposto da: TORELLI LUCIA elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Prati degli Strozzi, 22 presso lo studio dell’Abogado Roberta Maria Santagati, e rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Macè – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – intimata – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12475/2015 Numero sezionale 1608/2022 Numero di raccolta generale 15041/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO, n. 472/IV/2014, depositata il 06/05/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05 maggio 2022 dal consigliere Rosanna Angarano Rilevato che:

1. Lucia Torelli ricorre, con tre motivi, contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con la quale la C.t.r. dell’Abruzzo ha accolto l'appello proposto da quest’ultima avverso la sentenza della C.t.p. di Teramo che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RAA010200217/2009 con il quale, per l’anno 2004, era stato recuperato a tassazione il maggior reddito di partecipazione quale socia della Ced Seldati di Cerè G. & C. s.a.s.

2. L’atto impositivo seguiva all’avviso di accertamento n. RAA020200162/2009 emesso nei confronti della società partecipata in ragione di un presunto scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati Considerato che: 1 Va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra la società partecipata, Ced Seldati di Cerè G & C. s.a.s., i nonché tra tutti i soci di quest’ultima. 1.1 L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 31 dicembre F i r m a t o D a :

C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12475/2015 Numero sezionale 1608/2022 Numero di raccolta generale 15041/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 1992 n. 546 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass.

Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).

5. In conclusione, deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla C.t.p. di Teramo che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara la nullità del giudizio e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata; rimette gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.