Cassation court dismisses tax appeal after tax authority admits voluntary simplified settlement ended the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute and ordered the compensation of litigation costs. The tax authority had previously appealed a regional commission's rejection of its own request to settle the VAT dispute via a simplified procedure. Since the authority formally acknowledged the completion of this simplified settlement, the court ruled that no further judicial intervention was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 10 d.l. 119/2018; Art. 366 c.p.c.: When a party voluntarily concludes a dispute through a simplified settlement procedure, the court must declare the cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22868/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro ITEL Telecomunicazioni s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via M. Fanti n. 2, presso lo studio dell'avv. Severina Di Comite, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1043/07/17, depositata il 24 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 1043/07/17 del 24/03/2017 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia dell'entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP) n. 922/01/15, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla ITEL Telecomunicazioni s.r.l. (di seguito Itel) avverso un avviso di accertamento concernente IVA relativa all'anno d'imposta 2009;
2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. Itel resisteva con controricorso e, quindi, in data 07/06/2019 presentava istanza di sospensione del giudizio in ragione dell'adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modi?. nella I. 17 dicembre 2018, n. 136;
4. con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19/01/2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l'intervenuta definizione della controversia. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria datata 17/05/2021, l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione del perfezionamento della definizione agevolata;
2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. 2 Cons. est. G.M. Nonno
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021. Il Presidente (Ernestino Luigi Bruschetta) sv>14.44.k DEPOSITATO IN CANCELLERIA . 1 1 Re 222