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Ordinanza — n. 14892/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares tax dispute extinguished due to missed simplified settlement deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14892/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished and dismissed the appeal filed by Morada Sud S.r.l. against the Regional Tax Commission's rejection of the company's request for a simplified tax settlement. Although the taxpayer had paid the required amounts, the agency confirmed the regularity of the settlement only after the statutory deadline for initiating proceedings expired without a formal request for treatment. Consequently, the court ruled that the cause for the simplified procedure was legally extinguished, leaving the costs to be shared between the parties.

Regesto Legislator

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d.l. n. 119 del 2018, art. 6; In the absence of a request for treatment filed by the interested party before the statutory deadline, the judicial process is declared extinguished, and the appeal against the ruling and denial of the simplified settlement counts as such a request.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinguished judicial process statutory deadline expiration tax dispute resolution costs allocation amministrazione fiscale sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119 del 2018, art. 6
- in via pregiudiziale, va rilevato che la stessa Agenzia delle Entrate ha dato conto dell'accesso della ricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
prop., cit.); - non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23004/2014 R.G. proposto da Morada Sud S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Enrico Besta n. 46, presso lo studio dell'avvocato Peter Farrell, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Carboni; - ricorrente - li L I" contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 70/01/2014, depositata il 24 febbraio 2014, della Commissione tributaria regionale della Sardegna; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - Morada Sud S.r.l., sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 70/01/2014, depositata il 24 febbraio 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso, a fini Ires, per il periodo di imposta 2006; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale, va rilevato che la stessa Agenzia delle Entrate ha dato conto dell'accesso della ricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento degli importi dovuti; - la regolarità di detta definizione risulta, quindi, riscontrata dalla stessa Agenzia delle Entrate; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 2.1 — risultando quindi, da un lato, che la contribuente ha eseguito il versamento dovuto e, dall'altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, - in quanto la stessa Agenzia dà conto della regolarità della definizione della lite, - deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12