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Ordinanza — n. 14890/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to res judicata of second-instance tax court ruling despite late notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14890/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax authority's cassation appeal inadmissible because the underlying second-instance tax court decision had already become final. The taxpayer had successfully claimed an overpaid VAT refund, and the tax authority challenged this via the Central Tax Commission, which rejected the appeal. The Court ruled that the second-instance judgment became res judicata upon notification, rendering any subsequent challenge by the tax authority time-barred and procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The principle of res judicata applies to judgments that have become final upon notification, barring any further challenges by the opposing party regardless of procedural timing.

Parole chiave

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res judicata tax appeal VAT refund procedural inadmissibility notification timing finality of judgment tax authority rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016
Cass. n. 5663 del 09/03/2018
Cass. n. 5663 del 09/03/2018; Cass.
Cass. n. 7703 del 28/03/2018
5663 del 09/03/2018; Cass. n. 7703 del 28/03/2018); 1.3.
Cass. n. 2735 del 27/03/1997
come si evince dal fascicolo d'ufficio, il ricorso alla CTC è stato proposto in data 04/10/1993, data di deposito dello stesso presso la segreteria del giudice della Commissione tributaria di secondo grado (Cass. n. 2735 del 27/03/1997;
Cass. n. 5369 del 06/05/1992
Cass. n. 5369 del 06/05/1992; Cass.n.
Cass. n. 24184 del 13/11/2006
Cass. n. 24184 del 13/11/2006) della sentenza impugnata, intervenuta in data 01/06/1993, con conseguente decorrenza del termine breve di sessanta giorni (scaduto il 31/07/1993); 2.4.
Cass. S.U. n. 16979 del 25/06/2019
Cass. S.U. n. 16979 del 25/06/2019; Cass.
Cass. n. 1654 del 24/01/2020
16979 del 25/06/2019; Cass. n. 1654 del 24/01/2020; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12458/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Commissione Sinodale per la Diaconia, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante Rifugio Re Carlo Alberto, elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Pietra n. 26, presso lo studio dell'avv. Daniela Jouvenal Long, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale - Sezione di Torino n. 884/04/13, depositata il 18 marzo 2013.

Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 884/04/13 del 18/03/2013 la Commissione tributaria centrale - Sezione di Torino (di seguito CTC) ha respinto l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Torino n. 1871/05/93, a sua volta confermativa della sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Torino, che aveva accolto il ricorso di Rifugio Re Carlo Alberto (di seguito Rifugio) avverso il diniego di rimborso di un credito IVA; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTC, Rifugio aveva pagato VIVA recata dalle fatture emesse dal proprio prestatore di servizi (Edilcosmo s.r.I.) con un'aliquota del 18% anziché del 2%, così come previsto dalla legge, e aveva, pertanto, chiesto il rimborso dell'imposta pagata in eccesso; 1.2. l'istanza di rimborso era stata tacitamente disattesa dall'Amministrazione finanziaria, sicché l'ente contribuente impugnava il silenzio rifiuto davanti alla Commissione tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso con statuizione confermata anche dalla Commissione tributaria di secondo grado; 1.3. la CTC, adita su ricorso dell'Agenzia delle entrate, rigettava il ricorso di quest'ultima evidenziando che:

a) Rifugio non aveva pressoché dedotto VIVA corrisposta al prestatore per effetto del regime di pro rata di cui all'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) risultava versato all'Erario da Edilcosmo s.r.l. un ammontare di IVA non dovuto rimasto a carico di Rifugio;

c) quest'ultimo è diventato, dunque, creditore nei confronti dell'Erario, sicché è legittimato ad agire per chiedere il rimborso;

d) negare detto diritto equivarrebbe a legittimare 2 Cons. est. G.M. Nonno una situazione di indebito arricchimento dell'Amministrazione finanziaria;

2. avverso la sentenza della CTC l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Commissione Sinodale per la Diaconia (di seguito CSD), successore di Rifugio in quanto ente incorporante di quest'ultimo, resisteva in giudizio depositando controricorso;

4. all'udienza del 10/03/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente dichiarata l'ammissibilità e tempestività del ricorso per cassazione, notificato al vecchio procuratore domiciliatario nonostante la nuova elezione di domicilio depositata nel corso del giudizio davanti alla CTC; 1.2. invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art.291 c.p.c.» (Cass.

S.U. n. 14916 del 20/07/2016; conf. Cass. n. 5663 del 09/03/2018; Cass. n. 7703 del 28/03/2018); 1.3. nel caso di specie, la costituzione in giudizio della controricorrente ha sanato la nullità della notificazione del ricorso per 3 Cons. est. G.M. Nonno cassazione con effetto ex tunc e, pertanto, il termine per la sua proposizione va computato al momento della menzionata notificazione;

2. sempre in via pregiudiziale, CSD eccepisce l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado in quanto l'impugnazione dell'Ufficio davanti alla CTC sarebbe stata tardivamente proposta dall'Amministrazione finanziaria e detta tardività sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; 2.1. l'eccezione è fondata; 2.2. come si evince dal fascicolo d'ufficio, il ricorso alla CTC è stato proposto in data 04/10/1993, data di deposito dello stesso presso la segreteria del giudice della Commissione tributaria di secondo grado (Cass. n. 2735 del 27/03/1997;

Cass. n. 5369 del 06/05/1992; Cass.n. 2797 del 15/03/1991; Cass. n. 3729 del 18/06/1982; Cass. n. 4432 del 07/07/1981; Cass. n. 4128 del 25/06/1981; contra Cass. n. 10876 del 17/12/1994, rimasta, peraltro, isolata); 2.3. poiché la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado è stata emessa il 13/05/1993, la proposizione dell'impugnazione è sicuramente tempestiva con riguardo al termine lungo di impugnazione, ma è tardiva in ragione della notifica (nella specie equiparata alla comunicazione: cfr. Cass. n. 24184 del 13/11/2006) della sentenza impugnata, intervenuta in data 01/06/1993, con conseguente decorrenza del termine breve di sessanta giorni (scaduto il 31/07/1993); 2.4.

è vero che nel giudizio davanti alla CTC l'ente contribuente non ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, ma ciò non determina alcuna preclusione, potendo l'eccezione essere formulata o rilevata d'ufficio anche nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 16979 del 25/06/2019; Cass. n. 1654 del 24/01/2020; Cass. n. 10440 del 4 Cons. est. G.M. Nonno 06/05/2013; Cass. n. 1188 del 19/01/2007; si veda anche Cass. n. 8640 del 15/04/2011);

3. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione del passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado; 3.1. tenuto conto del fatto che l'eccezione è stata formulata da CSD davanti solo in questa sede, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma l'8 luglio 2021. Il Presidente (Ernestino Luigi Bruschetta) 44 44711 ._ DEPOSITATO IN CANCR.I.E2IA