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Ordinanza — n. 14855/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for nullity due to reasoning addressing a different tax case than the one decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14855/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Regional Tax Court's appeal judgment, ruling it legally null because its reasoning addressed a completely different tax assessment case. The appellant argued the lower court ignored the specific lack of motivation regarding VAT sanctions in the current dispute, while the tax agency admitted the reasoning was irrelevant to the facts. The Court held that a judgment containing a decision on one case but reasoning on another lacks the necessary elements for res judicata and must be quashed with remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A judicial decision is null and void if its reasoning and operative part relate to a different case than the one decided, rendering the judgment incapable of forming res judicata.

Parole chiave

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nullity of judgment different case reasoning res judicata defect tax appeal procedure remittal for new trial lack of motivation Cassation quashing sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi, col terzo dei quali si doleva, ex art. 360, 1flco., n.
Art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992
384, comma 2, c.p.c., dell'art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art.
Art. 112 c.p.c.
546 del 1992, dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
Art. 132 c.p.c.
Art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi, col terzo dei quali si doleva, ex art. 360, 1flco., n.
art. 112 c.p
546 del 1992, dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
artt. 132 c.p
112 c.p.c., degli artt. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15002/2015
Cass. n. 16497/2019
Cass. n. 6162/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16150 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da FISCHER S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Massimo Basilavecchia, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n. 34, presso lo studio dell'Avv. Quirino D'Angelo -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, n. 1083, depositata il 28 novembre 2017.

Fatti di causa Il ricorso per cassazione impugna, sulla scorta di un unico motivo, la sentenza n. 1083/6/2017 della CTR dell'Abruzzo, evidenziando che, con riferimento all'anno d'imposta 2003, l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento correlati ad un processo verbale di constatazione, che aveva messo in luce l'inesistenza dell'operazione rappresentata dalla fattura emessa il 17 marzo 2003 dalla società Merker. Di qui l'emissione dei due avvisi con i quali l'ufficio ha rispettivamente recuperato l'Iva che ha assunto indebitamente detratta in relazione all'operazione in questione ed ha rideterminato l'Irpeg e l'Irap, riducendo l'ammontare delle corrispondenti perdita e valore negativo della produzione.

Dal tenore del ricorso, si evince che la società impugnava entrambi gli avvisi, ottenendone, previa riunione dei giudizi, l'annullamento. Di contro, la CTR accoglieva il susseguente appello dell'ufficio. Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi, col terzo dei quali si doleva, ex art. 360, 1flco., n. 4, c.p.c., dell'omessa pronuncia sulla censura, proposta in primo grado e riproposta in appello, concernente il difetto di motivazione del trattamento sanzionatorio irrogato in relazione all'Iva.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15170 del 2016, accoglieva proprio tale censura, respinti gli altri motivi. La causa veniva riassunta dinanzi alla CTR dell'Abruzzo, che con la sentenza n. 1083, depositata il 28 novembre 2017, confermava l'accoglimento dell'appello, statuendo sulle spese. La contribuente affida il proprio ricorso ad un unico motivo. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Ragioni della decisione Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dell'art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR posto a fondamento della decisione una "motivazione totalmente inesistente", sorvolando sulla "quaestio relativa all'omessa motivazione de/provvedimento di irrogazione delle sanzioni consacrato nell'avviso di accertamento impugnato", ma piuttosto richiamando "elementi del tutto estranei alla vicenda giudiziaria, irrilevanti ai fini decisori e non pertinenti rispetto sia al precetto contenuto nella sentenza n. 15170/2016 sia alle prospettazioni rese dalla Fischer s.p.a.".

Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle entrate ha aderito al ricorso per cassazione, deducendo che "la motivazione in fatto non pertiene al caso di specie". Osserva il Collegio che la motivazione della sentenza n. 1083 del 28 novembre 2017 appare riferita a tutt'altra vicenda rispetto a quella evocata in ricorso e investita dalla sentenza rescindente di questa Corte n. 15170 del 2016 summenzionata. La sentenza richiama un diverso avviso di accertamento (il n. RA903A801269); segnala, avuto riguardo al ricorso per cassazione l'accoglimento di un fantomatico "nono motivo"; espone, in punto di motivazione, circostanze palesemente eccentriche rispetto al nucleo della sentenza di legittimità anzidetta, relativo al deficit motivazionale del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Su queste basi, soccorre l'orientamento di questa Corte per cui "la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità la cassazione con rinvio, affinché si possa procedere alla sua rinnovazione" (Cass.n. 15002/2015); in termini analoghi è stato affermato che "è affetto da inesistenza giuridica, o nullità radicale, il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio correttamente intestato alle parti del giudizio, ma recante una motivazione e il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi — a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale — non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", donde la necessità della rinnovazione del giudizio" (v.

Cass. 16497/2019; cfr. Cass. n. 6162/2014). Il rilievo della nullità de qua postula la cassazione della sentenza d'appello e la rimessione della causa alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame della causa alla luce del decisum di Cass. n. 15170 del 2016 e per la regolazione delle spese del giudizio. La causa va rimessa alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. Per questi motivi Accoglie il ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla CTR dell'Abruzzo - Sez.

Staccata di Pescara, in diversa composizione. Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2022. Il presid