Cassation court dismisses taxpayer appeal claiming insufficient motivation regarding missing supporting documents in tax assessment notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment notice, ruling that the lower court's reasoning was legally sound. The taxpayer argued that the notice lacked sufficient motivation because it referenced documents not fully reproduced, claiming this violated the duty to provide a complete logical basis for the tax claim. The court held that the obligation to attach or reproduce all cited documents applies only to those essential for substantiating the tax claim's factual and legal premises, excluding mere narrative references.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 1 L. n. 212 del 2000; Art. 3 comma 3 L. n. 241 del 1990: The administrative authority must attach or reproduce only those documents essential for substantiating the factual and legal premises of the tax assessment, excluding those serving merely a narrative function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1490 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Jonathan s.r.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Cima e dall'Avv. Pietro Colucci, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo, n. 107, Sc. C. Int. 5, presso lo studio dell'Avv. Ida Palange -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 30/4/13, depositata in data 26 giugno 2013; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 11 febbraio 2022.
Fatti di causa L'Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente avviso di accertamento finalizzato al recupero di importi Ires, Iva e Irap in relazione all'anno 2004, contestando la contabilizzazione di fatture d'acquisto emesse per operazioni considerate inesistenti. Segnatamente, nella prospettazione erariale si assumeva il ruolo di mere "cartiere" di tre enti, Fattoria S. Lucia s.r.I., Molisana Liquore s.a.s. di Sparvieri Massimiliano e Ortofrutta Puteolana di Costigliola Bianca e si evidenziava che le vendite effettuate dalla contribuente nei confronti delle ditte o società cessionarie estere erano assoggettabili a Iva, essendo queste ultime cessate al momento delle operazioni commerciali.
La CTP di Campobasso rigettava il ricorso della contribuente; la CTR del Molise ne rigettava il successivo appello. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato ad un solo motivo di ricorso; resiste l'Agenzia con controricorso. Ragioni della decisione Con l'unico mezzo di ricorso si censura l'omessa e/o errata motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all'art. 36, comma 2, nn. 3 e 4 D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972.
La contribuente contesta l'allegazione solo parziale all'atto impositivo di atti, documenti e pvc redatti nei confronti di soggetti terzi, adducendo che la lacunosità della documentazione ne implicherebbe la inidoneità a "supportare le presunzioni circa l'inesistenza delle transazioni" ed evidenzierebbe la "obiettiva deficienza del criterio logico" al fondo del ragionamento e del convincimento del giudice di merito. Il motivo è infondato e va rigettato. Con riguardo alla motivazione degli atti impositivi, costituente l'oggetto della censura, il giudice di merito ha rilevato che l'avviso appare adeguatamente motivato con l'indicazione degli elementi alla base della pretesa tributaria.
In particolare, la CTR ha rilevato: la sussistenza di indizi utili a presumere che le cessionarie Fattoria S. Lucia s.r.l. e Molisana Liquori s.a.s. operassero fittiziamente; l'esauriente indicazione nell'avviso di accertamento dei pvc; il contenuto completo delle allegazioni, comprensive di ogni elemento idoneo alla comprensione delle contestazioni rivolte verso i soggetti cessionari in rapporto al ruolo di cartiere da esse ricoperto; la piena possibilità della Jonathan s.r.l. della condizione di conoscere compiutamente le ragioni alla base dei rilievi dell'Ufficio e i documenti posti a fondamento della pretesa impositiva, sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum.
Come chiarito a suo tempo da questa Corte raltro atto", che l'inciso finale dell'art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000 prescrive ("deve essere") all'Amministrazione finanziaria di allegare al proprio atto di imposizione fiscale, invero, è unicamente quello al quale "nella motivazione si fa riferimento", ovverosia soltanto l'atto dal quale quello impositivo dipenda "strutturalmente" (v. Cass. n. 729 del 2010). L'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7 L. n. 212 del 2000, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni alla base dell'atto impositivo stesso, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.
Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione. In proposito, questa Corte ha avuto modo di chiarire che per la motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso va inteso, infatti, in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto.
Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683 del 2009; Cass. 7654 del 2012). La sentenza d'appello risulta, per quanto sopra esposto, pienamente allineata ai principi che delineano il quadro nomofilattico. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo. Per questi motivi Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2022. Il presidente DE