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Ordinanza — n. 14836/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows VAT payment notice appeal regarding delayed invoice submission in fiscal deposit. The court found the lower court's reasoning insufficient on specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14836/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a VAT payment notice. The taxpayer argued the notice lacked proper motivation and violated procedural deadlines, while the tax authority contended the payment was valid despite late invoicing. The court dismissed the first and third grounds but found the second ground valid, ordering the case remitted to the Regional Tax Commission for a new assessment of the delay and applicable sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.; Art. 24 Cost.; The violation of formal requirements regarding the timing of self-invoicing does not invalidate the right to VAT deduction but allows for the imposition of specific sanctions based on the actual delay.

Parole chiave

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VAT payment notice fiscal deposit self-invoicing tax deduction right procedural delay sanction proportionality tax neutrality procedure d'importazione e d'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge n.
Art. 24 Cost.
e dell’art. 24 Cost., nonché omesso esame circa fatto decisivo.
Law n. 212 of 2000
Law n. 241 of 1990
Art. 99, 100, 112 e 115 c.p.c.
Art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997
472 del 1997, trattandosi di evenienza esclusa dalla stessa Corte di Giustizia, che, sul punto, si è solo limitata a ribadire il necessario rispetto del principio di proporzionalità, affermando altresì che la previsione interna (30% dell'importo dell'imposta: art. 13, comma 1, d.lgs.
Art. 6, comma 5 bis, d.lgs. n. 472 del 1997
Va poi escluso che una tale violazione sia meramente formale, e, dunque non punibile ex art. 6, comma 5 bis, d.lgs.
art. 24 Cost
e dell’art. 24 Cost., nonché omesso esame circa fatto decisivo.

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia sentenza 17 luglio 2014 in C-272/13, Equoland
Cassazione n. 15988 del 29/07/2015
Cassazione n. 16109 del 29/07/2015
Cassazione n. 17815 del 08/09/2015
Cassazione n. 10911 del 26/05/2016
Cassazione n. 12231 del 17/05/2017
Cassazione n. 18928 del 17/07/2018
Cassazione n. 3101 del 01/02/2019
Cassazione n. 14977 del 31/05/2019
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24026/2014 R.G. proposto da C.N.C. Sas di Di Mauro Rosa & C. (ora Immobiliare C.N.C. Srl), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Procaccini ed Ermanno Ferraro, con domicilio eletto presso l’Avv. Stefania Iasonna in Roma via Atanasio Kircher n. 7, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli – resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4367/23/14, depositata il 7 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE C.N.C. Sas di Di Mauro Rosa & C. (ora Immobiliare C.N.C. Srl) ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania in epigrafe, che, in riforma della decisione della CTP di Napoli, aveva ritenuto legittimo l’avviso di pagamento per omesso F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 - F i r m a t o D a :

V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 24026/2014 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 14836/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 versamento dell’Iva all’importazione attesa l'immissione solo virtuale di merce extra UE nel deposito fiscale gestito dalla SAIMA, così avvalendosi indebitamente del trattamento agevolativo della sospensione del pagamento dell'Iva ivi previsto. Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato atto ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

La contribuente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge n. 212 del 2000, della legge n. 241 del 1990, degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., nonché omesso esame circa fatto decisivo. La ricorrente lamenta, in particolare, che: l’atto impositivo non era adeguatamente motivato; la motivazione era inammissibilmente per relationem al verbale della Guardia di Finanza senza autonoma valutazione; era stata omessa l’allegazione degli atti richiamati; non era stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000.

2. In disparte i profili di inammissibilità per il cumulo e intreccio delle doglianze, per vizi di legge (per varie e differenziate questioni) e vizi motivazionali, che rendono la censura poco chiara e non specifica, il motivo è comunque in parte inammissibile, in parte infondato. 2.1. La doglianza per l’asserito difetto di motivazione dell’avviso è, infatti, inammissibile per difetto di autosufficienza, neppure avendo riprodotto l’avviso e ciò, tanto più, a fronte dell’esplicito accertamento operato dal giudice di merito. Non sussiste, in ogni caso, vizio di motivazione dell’atto per aver questo richiamato il verbale della Guardia di Finanza, posto che, in tale ipotesi, l’Ufficio ha semplicemente condiviso le conclusioni dell’organo 2 F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 24026/2014 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 14836/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 che ha materialmente eseguito l’accertamento (ex multis Cass. n. 32957 del 20/12/2018).

Carente in punto di autosufficienza è anche la deduzione quanto alla mancata allegazione di ulteriori atti – neppure ben individuati – e ciò tanto più che, anche qui, la CTR ha accertato che essi erano stati messi a conoscenza della contribuente. Infondata, infine, è la contestata violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, comunque inapplicabile, posto che l’avviso qui impugnato è stato notificato il 15 dicembre 2009 mentre il pvc è stato notificato nell’ottobre 2008 e che la deduzione relativa ad atto di contestazione di sanzioni è estranea alla questione in esame.

3. Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione del d.l. n. 374 del 1990, del d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993, del d.lgs. n. 32 del 2001, del d.P.R. n. 600 del 1973, del d.P.R. n. 633 del 1972, della l. n. 212 del 2000, della l. n. 241 del 1990, del d.P.R. n. 43 del 1973, del CDC, del reg. n. 97/515/CEE, del reg. n. 99/1073/CEE, della dir. n. 77/388/CEE, della dir. 2006/18/CE, della dir. n. 2006/112/CE, degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., degli artt. 24 e 53 Cost., deducendo altresì la nullità della sentenza e omesso esame su fatto decisivo. 3.1.

Al di là della confusa articolazione del motivo e dell’invocazione di una pletora di norme, molte delle quali irrilevanti o non pertinenti alle questioni, e di censure meramente motivazionali (esclusa la configurabilità di un omesso esame, essendo i fatti integralmente oggetto di valutazione da parte della CTR), il nucleo della doglianza è costituito dall’idoneità ed efficacia dell'autofatturazione e del meccanismo dell'inversione contabile con riguardo al soddisfacimento dell’obbligazione doganale e al pagamento dell’Iva all’importazione, invece esclusa dalla CTR. 3 F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 24026/2014 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 14836/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 3.2. La doglianza, così delimitata, è fondata nei termini che seguono. Secondo la ripetuta ed unanime giurisprudenza della Corte, sulla scorta della giurisprudenza unionale, in caso di deposito fiscale cd.

«virtuale», in assenza di frodi, qui non in discussione, l'Amministrazione non può pretendere l’Iva all'importazione relativa alla merce immessa in libera pratica, concretandosi il «fisico» deposito in un semplice adempimento «formale» che non può incidere sul fondamentale principio di neutralità del tributo ove il contribuente «abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite» (a partire da Corte di Giustizia sentenza 17 luglio 2014 in C-272/13, Equoland, v., tra le tante, Cass.n. 15988 del 29/07/2015;

Cass. n. 16109 del 29/07/2015; Cass. n. 17815 del 08/09/2015; Cass. n. 10911 del 26/05/2016; Cass. n. 12231 del 17/05/2017; Cass. n. 18928 del 17/07/2018; Cass. n. 3101 del 01/02/2019; Cass. 14977 del 31/05/2019). In tale evenienza, infatti, come pure sottolineato dalla Corte di Giustizia, la violazione, di natura formale, può essere punita con una specifica sanzione in relazione allo scarto temporale tra dichiarazione e autofatturazione ma non anche rimettere in discussione il diritto di detrazione. Va poi escluso che una tale violazione sia meramente formale, e, dunque non punibile ex art. 6, comma 5 bis, d.lgs. n. 472 del 1997, trattandosi di evenienza esclusa dalla stessa Corte di Giustizia, che, sul punto, si è solo limitata a ribadire il necessario rispetto del principio di proporzionalità, affermando altresì che la previsione interna (30% dell'importo dell'imposta: art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997) può, almeno in astratto, considerarsi "sproporzionata" e che, quindi, deve 4 F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 24026/2014 Numero sezionale 883/2022 Numero di raccolta generale 14836/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 essere il giudice nazionale a determinarla in concreto al fine di renderla "proporzionata" (punti 44 ss. sentenza Equoland).

4. Il terzo motivo, con cui contesta la valutazione della CTR sul mancato effettivo ingresso delle merci nel deposito fiscale, resta assorbito.

5. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, infondato il primo ed assorbito il terzo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione perché, esclusa la ripresa quanto all’Iva, accerti, con riguardo alle sanzioni, se l’avvenuto assolvimento dell’imposta mediante autofatturazione sia avvenuto o meno con ritardo, con applicazione, in tale evenienza, dei principi di cui in motivazione al fine della determinazione in concreto della sanzione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, infondato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo 2022 Il Presidente Biagio Virgilio 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 - F i r m a t o D a : V