Italian tax court dismisses appeal against annulment of excise duty fine for excusable filing error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal that annulled an excise duty fine. The tribunal found the company's error in submitting the wrong electronic file excusable due to early system difficulties, explicitly excluding both intent and negligence. The court upheld this decision, ruling that the lower tribunal correctly assessed the facts and did not violate the law by finding the conduct blameless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, 6 d.lgs. n. 472/1997; Art. 11 d.lgs. n. 472/1997: Where a taxpayer's failure to remit excise duties stems from a technical error in electronic filing that is immediately detectable and excusable by the tax office, the conduct is deemed blameless, and the fine must be annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 18625/2015R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Gerolamo Casaccia Gibelli e Fratelli Casaccia Srl, già Fratelli Casaccia di Gerolamo Casaccia Gibelli C. Sas, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Carmela Carbonaro e Norberto Brignacca, giusta procura speciale a margine del controricorso. con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Liguria n. 81/03/15, depositata il 20 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Oggetto: Accise – Omesso versamento – Errore di file nella procedura telematica di versamento –Sanzioni - Colpa L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della CTR dellaLiguria in epigrafe, che, confermando la decisione della CTP di Genova , aveva annullato la sanzione irrogata alla società Fratelli Casaccia di Gerolamo Casaccia Gibelli C.
Sas (ora Fratelli Casaccia Srl ) , esercente l’attività di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché al socio accomandatario Gerolamo Casaccia Gibelli, quale autore materiale, per aver versato, per il mese di luglio 2009, un importo per accisainferiore alle quantità di prodotto immesse in consumo. I contribuenti resistono con contror icorso, poi illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472 del 1997 per aver la CTR omesso di valutare la colpevolezza della società, neppure avendo i contribuenti fornito la prova dell’assenza di colpa.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997 per aver ritenuto Gerolamo Casaccia Gibelli esente da responsabilità per esser stato l’autore materiale della violazione (ossia l’effettivo autore dell’operazione informatica causadel minore versamento) l’altro socio, sig. Riccardo Fior, senza considerare che il socio accomandatario resta comunque responsabile in via solidale con la società.
3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1. La CTR ha affermato: «appare scusabile l’errore di utilizzazione del file luglio 2008 al posto di luglio 2009 aventi il medesimo codice alfanumerico 00240801.C02 in considerazione delle difficoltà della iniziale informatizzazione della procedura di versamento del tributo. Del pari è escluso il dolo perché l’incongruenza era immediatamente irrilevabile dall’Ufficio con i controlli automatici e il confronto con il file di luglio 2009 e il file di riepilogo annuale». In tal modo la CTR –contrariamente a quanto lamentato dall’Ufficio – ha valutato la colpevolezza della contribuente escludendo, con specifico accertamento in fatto, non solo il dolo ma anche la colpa, ritenendo la condotta scusabile, ossia scevra da profili di negligenza in relazione alle concrete circostanze del caso.
La censura, quindi, da un lato non coglie appieno la ratio della decisione e, dall’altro, attinge la valutazione di merito delle risultanze del giudizio operata dalla CTR. Quanto alla dedotta violazione dei criteri di prova –per non aver i contribuenti dimostrato la loro assenza di colpevolezza – il profilo è insussistente posto che la CTR ha raggiunto le sue conclusioni sulla base degli elementi probatori già in giudizio, valutati idonei e sufficienti a far ritenere esclusa la colpevolezza della parte, anche sotto il profilo della leggerezza e superficialità.
4. Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito dal rigetto del primo.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese a favore dei contribuenti , che liquida in complessive € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese gen