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Ordinanza — n. 14796/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal against VAT sanctions, ruling on extrapetition and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14796/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's judgment regarding VAT sanctions and dismissed the taxpayer's appeal in the first instance. The taxpayer argued for nullity based on civil law violations and the non-notified assessment notice, while the tax authority contended the appeal lacked merit. The court rejected the appeal because the contested assessment notice was not part of the proceedings, constituting extrapetition, and the other arguments were inadmissible or absorbed by the primary defect.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: The court must reject an appeal when the contested subject matter was not included in the original proceedings, constituting extrapetition, and when the appeal raises new issues not previously examined.

Parole chiave

Generato dall'IA
extrapetition VAT sanctions tax appeal procedural defect nullity of judgment non-notified notice Cassazione sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 384, comma 2 cod. proc. civ.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod.
Art. 2698 cod. civ.
d.lgs. n. 471 del 1997

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25021/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro AUTOPITAGORA DI PAN DISCIA & C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in per- sona del legale rappresentante p.t., PANDISCIA DONATO, VACCA GIOVANNA, tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti Salvatore Mileto e Massimo Capirossi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Salvatore Mileto in Roma, Via Pietro Da Cor- tona n.8; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Pie- monte n.31/1/2013 depositata il 25 marzo 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemon- te, veniva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 9/18/2011 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso di Autopitagora di Pandi- scia & C. S.n.c. e dei due soci Pandiscia Donato, Vacca Giovanna. Og- getto del ricorso introduttivo era l'atto di irrogazione sanzioni IVA 2003 R33IRT10003/2009, cui aveva fatto seguito in data 30.9.2009 il provvedimento di annullamento parziale adottato dall'Agenzia prot. n. 2009/54770, il quale riduceva il dovuto ad Euro 26.771,00, provve- dimento a sua volta impugnato nel presente giudizio.

2. Le sanzioni traevano origine dall'atto di contestazione in preceden- za notificato, con il quale venivano rilevate violazioni di natura forma- le non collegate al tributo, di cui all'art.6 commi 1, 4, 5, 6, 8, art. 8 comma 1 ed art.11 comma 4 del d.lgs. n.471 del 1997. In particola- re, veniva contestata l'omessa/irregolare/inesatta compilazione di due elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni di autovetture intra- comunitarie, l'illegittima detrazione dell'imposta, l'omessa regolariz- zazione di acquisti senza fattura o con fattura infedele, l'omessa indi- cazione di imposta o indicazione di IVA in misura inferiore al dovuto in fatture e conseguente registrazione di imposta, la comunicazione annuale dati IVA con indicazioni inesatte/su modello non conforme.

3. La CTP, dato atto dell'autoannullamento parziale adottato dall'Am- ministrazione finanziaria, accoglieva il ricorso di parte contribuente, considerato che con altra sentenza la CTP aveva annullato l'avviso di accertamento sulla base del quale era stato emesso il provvedimento sanzionatorio impugnato in questa sede, decisione confermata dal giudice d'appello.

4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per nove motivi - tenuto conto che il ricorso ne numera 8 come "motivi relativi al merito", ma nel cappello introduttivo c'è una nona censura, posta sotto la rubrica "motivi" -; al ricorso resistono i contribuenti con controricorso, che illustrano con memoria. Tale nota di deposito è sta- ta preceduta da richiesta di sospensione del processo ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 ai fini della definizione agevolata, cui ha fatto seguito diniego di condono, in atti. Considerato che:

5. Preliminarmente va dato atto del fatto che nella memoria autoriz- zata parte contribuente contesta il diniego del condono ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 reso dall'Agenzia, facendo anche riferimento all'e- sistenza di un ricorso contro lo stesso. Nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. infatti si legge a p. 6 che «Nel ricorso contro il diniego si è allegata la sentenza n. 26/1/13 nel R. G. 1353/11 CTR di Torino, sez. I. e copia riesame in autotutela presentato in data 07.09.2020 all'Agenzia delle Entrate, Dir. Pro v. Sez. H Torino». Tuttavia, nel fa- scicolo non è stato reperito alcun ricorso avverso il diniego della defi- nizione agevolata frapposto dall'Agenzia in data 24.4.2020 e deposi- tato agli atti il 17.12.2020.

6. Il Collegio non ignora che nel corpo della memoria a p. 2 la parte contesta che il diniego «non è stato validamente notificato entro il termine perentorio del 31/07 u.s.al difensore domiciliatario in Roma (manca la prova in atti della suddetta notificazione)». Tuttavia, l'Av- vocatura ha depositato in uno con il diniego di condono anche la pro- va della sua notifica, avvenuta telematicamente il 22 aprile 2020 nei confronti dell'Avv. Massimo Capirossi e dell'Avv. Salvatore Mileto al loro indirizzo. Si tratta dei difensori dei contribuenti, oltretutto anche nel presente giudizio di legittimità. La notifica è rituale e rispettosa delle modalità previste per la notificazione degli atti processuali di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sul punto, v. an- che Circolare dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2019 n. 6/E), con conseguente inammissibilità della contestazione tardiva del diniego in sede di memorie autorizzate.

7. Sempre nella memoria autorizzata viene anche chiesta la riunione del presente ricorso ad altri, iscritti agli RGNN. 25023/2013 e 25113/2013, ma l'istanza non accoglibile perché non è data evidenza della connessione oggettiva con quei processi, peraltro dichiarati estinti con decreti presidenziali nn.28500/2021 e 26066/2021.

8. Con il primo motivo di ricorso, articolato alle pagg.9 e ss. del ricor- so, l'Agenzia deduce ai fini dell'art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell'art.19 comma 3 del d.lgs. n.546 del 1992 da parte del giudice d'appello, per aver la CTR erroneamente ritenuto che l'atto di irrogazione sanzioni fosse autonomamente impugnabile per vizi diversi da quelli propri.

9. Va innanzitutto dato atto delle eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso, sia del ricorso stesso sia del motivo, in relazione al- l'esistenza, secondo parte contribuente, di un giudicato interno quan- to alla mancanza dell'elemento psicologico ai fini dell'applicazione del- le sanzioni, oltre che per erroneo riferimento alla pertinente previsio- ne di legge assunta come violata e alla mancata illustrazione delle ra- gioni per cui le fatture contestate alla base delle sanzioni dovessero essere considerate relative ad operazioni inesistenti, oltre che per di- fetto di autosufficienza, profili tutti esaminabili unitamente al motivo di ricorso, che è fondato.

10. Non è dirimente ai fini del decidere stabilire se nel caso di specie l'avviso di irrogazione sanzioni IVA 2003 R33IRT10003/2009 in data 30.9.2009 sia stato sostituito o meno dal provvedimento di annulla- mento parziale adottato dall'Agenzia e protocollato n.2009/54770, con sanzioni ridotte ad Euro 26.771,00. Infatti, l'irrogazione delle sanzioni può essere impugnata nel presente processo solo per vizi propri, poiché non è oggetto di impugnazione nel giudizio anche l'av- viso di accertamento sottostante. Pertanto, le considerazioni svolte dalla CTR e dai controricorrenti sull'esistenza o meno delle operazioni contestate come inesistenti e sull'elemento soggettivo - che comun- que è di mera conoscibilità della frode con la diligenza richiesta dal- l'imprenditore del settore - sono inconferenti e, perciò, non sussiste alcun giudicato interno sul punto, né rileva il profilo dell'autosufficien- za in quanto la censura scrutinata e accolta in questa è in diritto e non motivazionale, non potendo essere revocati in dubbio nel presen- te processo profili che attengono al merito della pretesa tributaria, separatamente azionata ed impugnata, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr.

Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18298 del 25/06/2021).

11. E' inammissibile perché nuova la deduzione, su cui da ultimo insi- ste anche la memoria autorizzata, secondo cui oltre al provvedimento sanzionatorio sarebbe stato impugnato nel presente giudizio anche l'avviso di accertamento sottostante, perché non notificato a parte contribuente, dal momento che i contribuenti non danno evidenza della rituale introduzione della questione in primo grado e riproposi- zione in appello e neppure che sia stato impugnato nel presente pro- cesso anche l'avviso, attraverso la riproduzione della parte rilevante del ricorso introduttivo e delle controdeduzioni in appello.

12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina la nullità della sentenza, e comporta l'assorbimento di tutti gli altri, con cui viene dedotta la violazione dell'art.2698 cod. civ., l'omesso esame di fatti decisivi - in particolare che le forniture relative a Servizi Fin Car sono soggettivamente fittizie, che la Global System Spain è una car- tiera, che la presenza di un mediatore e di altri sotto-fatti indicati in ricorso non dimostrerebbe la buona fede della società contribuente, circa il disconoscimento dell'IVA a monte sulle autovetture acquistate da Auto Doc Srl -, la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per diniego di giustizia, tranne l'ottavo (numerato come settimo a pag.19 del ri- corso) il quale trova accoglimento.

13. Infatti, sussiste anche la denunciata extrapetizione ai fini dell'art.112 cod. proc. civ. perché oggetto del presente processo sono solo le sanzioni (avviso di irrogazione e provvedimento di annullamento par- ziale) e non anche l'avviso IVA, né la cartella riscossiva relativa, né le cartelle emesse nei confronti dei soci su cui pure si pronuncia la sen- tenza impugnata nonostante il fatto che la CTR non abbia mai riunito i ricorsi.

14. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con il rigetto dell'ori- ginario ricorso.

15. Le spese di lite dei gradi di merito vengono compensate in ragio- ne della complessità della vicenda sostanziale controversa, mentre le spese di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza.

P.Q.M.

accoglie il primo e ottavo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ri- corso; compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di merito e con- danna i contribuenti in solido al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese generali preno- tate a debito. Roma, Cos