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Sentenza — n. 14776/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses procedural objections but allows appeal due to invalid notification of the appeal act to the taxpayer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14776/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first two appeal grounds inadmissible as they were third-party exceptions reserved for the heirs of the deceased taxpayer. However, the third ground regarding the invalid notification of the appeal act to the appellant was accepted because the act never reached the recipient. Consequently, the court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 111 Cost.: Third-party exceptions regarding the principle of contradiction cannot be raised by other parties, but defects in the notification of the appeal act to the appellant render the lower decision voidable and subject to cassation.

Parole chiave

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invalid notification appeal act third party exception contradiction deceased taxpayer heirs nullity lower decision remittal regional commission fini dell'IVA negozio giuridico immobiliare azienda agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso Norma Goffredo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 111, second comma, Cost.
Nonno dell'art. 111, secondo comma, Cost.
Art. 101 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 159 c.p.c.
Art. 160, n. 2 c.p.c.
Art. 132, n. 3 c.p.c.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132, terzo comma 3 cod.
art. 378 cod. proc. civ
Avverso la sentenza della CTR Norma Goffredo proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 101 cod. proc. civ
e dell'art. 101 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento in ragione della violazione del principio del contraddittorio nei confronti degli eredi di Maddalena Contini.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27607 del 29/10/2019
Cass. n. 28464 del 19/12/2013
27607 del 29/10/2019; Cass. n. 28464 del 19/12/2013; Cass.
Cass. n. 10516 del 07/05/2009
28464 del 19/12/2013; Cass. n. 10516 del 07/05/2009; Cass.n.
Cass. n. 20637 del 22/09/2006
Cass. n. 1744 del 19/05/1969
20637 del 22/09/2006; Cass. n. 1744 del 19/05/1969).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14996/2012 R.G. proposto da Goffredo Norma, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcello Flaminia Vecchia n. 670, presso lo studio dell'avv. Patrizia Marino, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giuseppe Pavone, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - resistente - contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, - intimato - e nei confronti di Cons. est.

G.M. Nonno Lazzarino Concetta, Lazzarino Fabio e Lazzarino Marina, quali eredi di Contini Maddalena, - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale n. 3521/13/11, depositata il 22/06/2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Cons. Giacomo Maria Nonno. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. Patrizia Marino per il ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 3521/13/11 del 22/06/2011, la Commissione tributaria centrale (di seguito CTC) accoglieva l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 867/01/94 della Commissione tributaria di secondo grado di Roma che aveva, a sua volta, accolto l'impugnazione di Norma Goffredo e Maddalena Contini nei confronti di due avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni per violazione di obblighi IVA. 1.1.

Come si evince dalla sentenza della CTC, con i predetti avvisi l'Ufficio contestava alle contribuenti la costituzione di una società di fatto in relazione all'operazione di acquisto di un terreno agricolo con annessi fabbricati rurali, di ristrutturazione di questi ultimi e di vendita del complesso immobiliare non ultimato, con conseguente violazione degli obblighi IVA concernenti la dichiarazione e il pagamento dell'imposta, essendo stata (erroneamente) versata l'imposta proporzionale di registro. 1.2. La CTC, in riforma della sentenza impugnata, riteneva la sussistenza della società di fatto e la sottoposizione del complesso delle operazioni ad IVA, in quanto le stesse andavano «ben oltre i limiti della 2 Cons. est.

G.M. Nonno "occasionalità"», sussistendo quindi il requisito soggettivo d'imposta previsto dall'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Avverso la sentenza della CTR Norma Goffredo proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

3. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione della causa. Non si costituivano in giudizio né il Ministero dell'economia e delle finanze, né gli eredi di Maddalena Contini, Concetta, Fabio e Marina Lazzarino. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti del Ministero delle finanze. 1.1. Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è l'Agenzia delle dogane, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero delle finanze (Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015).

2. Con il primo motivo di ricorso Norma Goffredo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, 156, 159, 160 e 330, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di appello a Maddalena Contini, già deceduta. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione 3 Cons. est. G.M. Nonno dell'art. 111, secondo comma, Cost. e dell'art. 101 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento in ragione della violazione del principio del contraddittorio nei confronti degli eredi di Maddalena Contini. 2.2.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. 2.3. È noto che la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (ex multis, Cass. n. 27607 del 29/10/2019; Cass. n. 28464 del 19/12/2013; Cass. n. 10516 del 07/05/2009; Cass.n. 20637 del 22/09/2006; Cass. n. 1744 del 19/05/1969). 2.4. Nel caso di specie, Norma Goffredo intende fare valere la nullità della notificazione dell'atto di impugnazione nei confronti di Maddalena Contini in ragione del decesso della stessa: trattasi di eccezione che spetta unicamente agli eredi di quest'ultima, peraltro, evocati nel presente giudizio di cassazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 101, 156, 159, 160 e 330, secondo comma, cod. proc. civ., nonché dell'art. 111, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato regolarmente notificato l'atto di impugnazione davanti alla CTC 3.1. Posto che, per quanto riguarda la posizione della defunta Maddalena Contini, valgono le considerazioni già svolte in precedenza circa l'inammissibilità del motivo, per quel che concerne la posizione della parte ricorrente il motivo è, invece, fondato. 3.2.

Come si evince dalla documentazione prodotta, riprodotta nelle parti essenziali in seno al ricorso, la notificazione dell'atto di impugnazione dell'Ufficio davanti alla CTC deve ritenersi nulla in quanto 4 Cons. est. G.M. Nonno non ha mai raggiunto il destinatario, Norma Goffredo, peraltro non costituitasi in giudizio. 3.3. La CTC avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il vizio di notificazione e disporre la rinnovazione della notifica a cura dell'Agenzia delle entrate, sicché va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

5. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, assorbiti i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132, terzo comma 3 cod. proc. civ. Il Consigliere est. (Giacomo Maria Nonn