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Decreto — n. 14722/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14722/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14722/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso iscritto al n. 824/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Eredi Matarazzo s.n.c. di Matarazzo Raffaele, Matarazzo Raffaele e Matarazzo Franco, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rosamaria Nicastro e Luigi Guarnieri, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso lo Studio Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 5160/2/17, pronunciata con iferimento all'atto impositivo n. TFK020301727/2014. -1/ Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 dei d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corri rna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 14722/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 824/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Eredi Matarazzo s.n.c. di Matarazzo Raffaele, Matarazzo Raffaele e Matarazzo Franco, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rosamaria Nicastro e Luigi Guarnieri, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso lo Studio Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 5160/2/17, pronunciata con iferimento all'atto impositivo n. TFK020301727/2014. -1/ Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 dei d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corri rna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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procedura fiscale differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale inoltro della dichiarazione fiscale diritti del contribuente detrazione fiscale
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 824/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Eredi Matarazzo s.n.c. di Matarazzo Raffaele, Matarazzo Raffaele e Matarazzo Franco, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rosamaria Nicastro e Luigi Guarnieri, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 14, presso lo Studio Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 5160/2/17, pronunciata con iferimento all'atto impositivo n. TFK020301727/2014. -1/ Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2013, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 dei d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corri rna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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