Cassation court dismisses tax appeal when tax dispute is settled via simplified procedure under Art. 11 D.L. 50/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute, thereby dismissing Sisal Entertainment's appeal against the Regional Tax Commission's decision. Sisal had challenged tax assessments for 2006, but the Revenue Agency and the taxpayer agreed to resolve the matter through a simplified procedure defined by Article 11 of Legislative Decree 50/2017. Since both parties confirmed the settlement, the court ruled that no further litigation was necessary and the case was terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 D.L. 50/2017; When a tax dispute is resolved via simplified procedure agreed upon by both parties, the Court of Cassation declares the cessation of the subject matter of the dispute and dismisses the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5690/2015 R.G. proposto da Sisal Entertainment s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Somalia n. 67, presso lo studio dell’avv. Rita Gradara, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Gaspare Falsitta e Silvia Pansieri, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 3899/34/14, depositata il 14 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2021, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a :
B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 5690/2015 Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Numero sezionale 6025/2021Numero di raccolta generale 14580/2022 Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso Data pubblicazione 09/05/2022 per il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 3899/34/14 del 14/07/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 116/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Sisal Slot s.p.a., oggi Sisal Entertainment s.p.a. (di seguito Sisal) nei confronti di due avvisi di accertamento concernenti IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2006;
2. avverso la sentenza della CTR Sisal proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;
4. con ordinanza resa all’esito della pubblica udienza del 24/06/2019, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, chiedendo informazioni all’Agenzia delle entrate in ordine alla intervenuta definizione agevolata della controversia. CONSIDERATO CHE 1. con istanza del 10/11/2021 l’Agenzia delle entrate chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione della intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96;
2. la richiesta è conforme a quella della società contribuente, sicché, preso atto della documentazione depositata ed inerente alla intervenuta definizione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
3. le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 5690/2015 Numero sezionale 6025/2021 Numero di raccolta generale 14580/2022Data pubblicazione 09/05/2022
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma il 24 novembre 2021. Il Presidente (Ernestino Luigi Bruschetta) F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :