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Ordinanza — n. 14509/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling notification null due to missing irreperibility attestation in service reports.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14509/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that declared tax assessment notices void. The agency argued that the notices were valid because they contained the taxpayer's address, claiming the lack of specific irreperibility language in the service reports was merely a clerical error. The court ruled that under Article 140 of the Civil Procedure Code, the service report must explicitly attest to the impossibility of delivery and the absence of authorized recipients; without this specific attestation, the notification procedure is legally flawed and the notices are null.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 139 c.p.c.: The service report for an assessment notice must explicitly attest to the impossibility of delivery and the absence of authorized recipients; without this specific attestation, the notification is null.

Parole chiave

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tax assessment notification irreperibility attestation nullity of service Civil Procedure Code service report formalities documenti mancanti indagine fiscale informazione e verifiche

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
140 del c.p.c.", semplicemente appose in calce ad ogni relata il timbro con la seguente dicitura "Notifica eseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 C.P.C., mediante deposito di copia del presente atto nella Casa Comunale di Massa, per irreperibilità del destinatario.
Art. 139 c.p.c.
suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
07-04-2022 -2- che con l'unico motivo, la difesa dell'AGENZIA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 1363 cod. civ.
art. 140 cod. proc. civ
17, cpv.); che il motivo è infondato; che in tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ.
art. 139 cod. proc. civ
14890); che, non ultimo, ai fini del perfezionamento della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento tributario) in caso d'irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., l'attestazione del compimento delle formalità prescritte dall'art.
art. 1363 cod. civ
art. 140 C.P
140 del c.p.c.", semplicemente appose in calce ad ogni relata il timbro con la seguente dicitura "Notifica eseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 C.P.C., mediante deposito di copia del presente atto nella Casa Comunale di Massa, per irreperibilità del destinatario.

Giurisprudenza citata

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Cass., 17.11.2000, n. 14890
Cass., 1.8.2002, n. 11461
civ., inficiando di nullità la notifica degli avvisi di accertamento in tal guisa eseguita (cfr., oltre alle sentenze citate supra, Cass., 1.8.2002, n. 11461, Rv.
Cass., 9.8.1996, n. 7309
Cass., Sez. 5, 12.2.2010, n. 3426
civ.) e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse (Cass., Sez. 5, 12.2.2010, n. 3426, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13348-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro STELLA ALBANO (C.F. LBNSLL60E49G082X), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI ANTONELLO MARTINEZ, GUIDO LUIGI BATTAGLIESE e FRANCO CARLINI, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla PIAZZA COLA DI RIENZO, n. 92; - controricorrente avverso la sentenza n. 2224/31/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 18/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a STELLA ALBANO una cartella di pagamento conseguente al consolidamento di due avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione; che VALBANO impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. Massa Carrara che, con sentenza 117/2/12, accolse il ricorso, ritenendo nulla la notifica degli avvisi di accertamento a monte e, per l'effetto, nulla la cartella di pagamento a valle di quelli; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana che, con sentenza n. 2224/31/14, depositata il 18.11.2014, rigettò il gravame ritenendo — per quanto in questa sede ancora rileva — nulla la notifica di entrambi gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella impugnata (e, conseguentemente, nulla anch'essa), "per nessuno di essi risulta[ndo] redatta completa relata di notifica", difettando "l'indicazione del luogo ove il notificatore si è recato, ha vanamente ricercato la contribuente ed affisso l'avviso prescritto" e, quindi, in ultima analisi, "non essendo determinato e/o determinabile il luogo in cui le notifiche sono state eseguite"; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Si è costituita, con controricorso illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. CiV., STELLA ALBANO; 4v Ric. 2015 n. 13348 sez. ST - ud. 07-04-2022 -2- che con l'unico motivo, la difesa dell'AGENZIA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 140 e 148 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto nulla la notifica degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento laddove, al contrario, entrambi i plichi contenenti i detti avvisi recavano "nell'intestazione in prima pagina il luogo preciso di notificazione (la residenza, mai disconosciuta, della contribuente), [costituendo] la mancata ripetizione di tale indicazione nelle relate apposte in calce... al più mera irregolarità di compilazione"(cfr. ricorso, p. 17, cpv.); che il motivo è infondato; che in tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 cod. proc. civ. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 cod. proc. civ., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore: ne consegue che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso (Cass., Sez. 5, 5.8.2021, n. 22333, Rv. 661961-01);

Ric. 2015 n. 13348 sez. 5T - ud. 07-04-2022 -3- che, in particolare, il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell'atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione (e nell'ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde (ad esempio, da una successiva certificazione del notificante) né essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art.140 cod. proc. civ. in concreto adottata (in tal senso, con specifico riferimento alla notifica di atti impositivi, Cass.27.3.2013, n. 7710;

Cass. 31.7.2007, n. 16899; Cass.16.5.2002, n. 7160; Cass. 17.11.2000, n. 14890); che, non ultimo, ai fini del perfezionamento della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento tributario) in caso d'irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., l'attestazione del compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento) non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell'atto (ex art. 1363 cod. civ.) e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse (Cass., Sez. 5, 12.2.2010, n. 3426, Rv. 611930-01); che, nella specie, dall'esame delle relate di notifica dei due avvisi in questione (riprodotte, ai fini della specificità del motivo, alle pp. 12-14 del ricorso) emerge che, (a) in entrambi i casi (notifica del 22.12.2009 e del 25.2.2010), gli atti a Ric. 2015 n. 13348 sez.

ST - ud. 07-04-2022 -4- notificarsi furono effettivamente indirizzati alla ALBANO presso il "domicilio fiscale in VIA FALCE 18, 54100 - MASSA (MS)", ma anche che (b) il messo notificatore, dato atto dell'womessa notifica ai sensi dell'art. 140 del c.p.c.", semplicemente appose in calce ad ogni relata il timbro con la seguente dicitura "Notifica eseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 C.P.C., mediante deposito di copia del presente atto nella Casa Comunale di Massa, per irreperibilità del destinatario. Affisso avviso di deposito e spedito raccomandata a.r."; che, dunque, alcuna attestazione è stata apposta dal messo comunale in ordine alla temporanea irreperibilità, all'indirizzo indicato, del destinatario, né circa l'assenza di soggetti abilitati a ricevere la copia dell'atto per suo conto (ovvero l'eventuale rifiuto alla ricezione da parte di questi ultimi): sennonché, tale omissione - come correttamente rilevato dalla C.T.R. - rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ., inficiando di nullità la notifica degli avvisi di accertamento in tal guisa eseguita (cfr., oltre alle sentenze citate supra, Cass., 1.8.2002, n. 11461, Rv. 556523-01;

Cass.9.8.1996, n. 7309, Rv. 499066-01) e, a valle, come esposto supra, nulla la cartella di pagamento impugnata; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di STELLA ALBANO delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di STELLA ALBANO delle spese del presente giudizio di legittimità, che si Ric. 2015 n. 13348 sez. ST - ud. 07-04-2022 -5- liquidano in complessivi C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 12.000,00 (dodicimila/00) per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile