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Ordinanza — n. 14503/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to extinguished interest from tax debt settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14503/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer's interest in the litigation had vanished following a tax debt settlement procedure. Although the taxpayer formally requested the case's extinction, they failed to submit the required formal renunciation order within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the lack of standing justified dismissing the appeal based on the subsequent disappearance of legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 6 Cl.i. 22/10/2016 n. 193: When a taxpayer initiates a debt settlement procedure and commits to renouncing the ongoing litigation, the court must declare the appeal inadmissible for lack of interest if the formal renunciation order is not subsequently filed.

Parole chiave

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tax debt settlement extinguished legal interest formal renunciation order cassation inadmissibility procedural extinction spese generali assistenza amministrativa fiscale internazionale IVA = Imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 370 c.p.c. comma 10 c.p.c.
L'agenzia delle Entrate si è costituita nei modi ex art. 370 c.p.c. comma 10 c.p.c..
Art. 6 Cl.i. 22/10/2016 n. 193
3.In data 10.6.2019, la Magazzini Generali srl ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 Cl.i. 22/10/2016 n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1/12/2016, n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 370 c.p
L'agenzia delle Entrate si è costituita nei modi ex art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.14782 del 07/06/2018
(cfr.Cass. n.14782 del 07/06/2018).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27626/13 R.G. proposto da: MAGAZZINI GENERALI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Graziani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza Buenos Aires, n. 14 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Ufficio dì Viterbo- in persona del direttore pro tempore, con sede in Viterbo, Via Ferroni, n. 5 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale di Roma, Sezione 14, n. 275/14/13 depositata in data 10 aprile 2013 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa RILEVATO CHE: 1.Magazzini Generali srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria Regionale di Roma aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli Viterbo dichiarativa della piena legittimità ed efficacia degli avvisi di accertamenti nn.ri TKL030101643/2009 IRES-ALTRO 2006, TKL030101643/2009 IVA- ALTRO 2006 e TKL030101643/2009 IRAP 2006.

2. L'agenzia delle Entrate si è costituita nei modi ex art. 370 c.p.c. comma 10 c.p.c.. 3.In data 10.6.2019, la Magazzini Generali srl ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 Cl.i. 22/10/2016 n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1/12/2016, n. 225. All'uopo ha allegato l'istanza dì adesione alla definizione agevolata (.311.3), la comunicazione di Equitalia recante le somme dovute per la definizione dei carichi per complessivi C 25.350,45 (a11.4), le contabili di addebito preautorizzato in favore della Agenzia delle Entrate per un totale di C 25.442,26. CONSIDERATO CHE:

1. La documentazione allegata all'istanza di estinzione del giudizio avanzata dalla difesa della società contribuente comprova la sussistenza della procedura di condono (cd. rottamazione delle cartelle) in pendenza dell'impugnazione degli avvisi di accertamento oggetto della sentenza della Commissione tributaria regionale qui impugnata, secondo il piano di rateizzazione convenuto con Equitalia.

2. I documenti depositati provano il versamento della somma comunicata dall'Equitalia pari ad C 25.350,45 con riferimento ai carichi portati dalle cartelle esattoriali n.ri 125 2013 00110996 85 e 125 2015 00000436 68;

3. Sebbene invitata la contribuente a formalizzare la rinuncia al ricorso con ordinanza di questa Sezione del 13 giugno 2019 , tale rinuncia non è stata formalizzata sicchè non può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

4. Peraltro, nella medesima istanza di condono si evince che la contribuente ha assunto l'impegno a rinunciare al presente giudizio per cui può pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. (cfr.Cass. n.14782 del 07/06/2018). P. Q. M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese. Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 24 marzo Il Presidente Federico Srgent'no D